Ordinanza n. 16112/2026 - Roma, Sezione 1
per il riconoscimento della qualifica di lavoratore a tempo determinato della ricorrente Giudice di pace ai sensi delle direttive UE e dei conseguenti diritti retributivi, contributivi, alle ferie, all’adeguato orario di lavoro, a non subire l’abusiva reiterazione di rapporti a termine, come riconosciuti dalle direttive UE e dalle sentenze della CGUE, rese nei casi UX c. Italia del 16.7.2020, PG c. Italia del 7.4.2022 e Peigli c. Italia del 27.6.2024, con ogni conseguente condanna anche di carattere risarcitorio, per i danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta delle amministrazioni e disciplina del rapporto di servizio della ricorrente quale giudice di pace, con richieste di equiparazione ai magistrati ordinari e di pagamento di differenze retributive, ferie, TFR, contribuzione e risarcimenti
Esito
La controversia
La ricorrente, nominata giudice di pace il 3 aprile 2003 e rimasta in servizio ininterrottamente attraverso proroghe e conferme, da ultimo con decreto ministeriale del 18 gennaio 2024, ha chiesto il riconoscimento dello status di lavoratrice a tempo determinato ai sensi del diritto UE e l'equiparazione, per gli aspetti lavoristici, assistenziali e previdenziali, alla magistratura ordinaria. Ha dedotto il mancato pagamento delle ferie non godute e dei relativi oneri; l'omesso trattamento contributivo per l'intera durata del rapporto, con richiesta subordinata di costituzione di rendita vitalizia o risarcimento per omissione contributiva; il mancato TFR; l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine, invocando l'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001; la violazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro; e il diritto a differenze retributive parametrate al trattamento del magistrato ordinario di prima nomina. In subordine ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle violazioni della Carta sociale europea e del diritto UE. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, la prescrizione e contestato il merito; l'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le domande, né le eccezioni preliminari, compresa quella di prescrizione e quella dell'INPS sul difetto di legittimazione passiva. Ha sospeso il giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., poiché la decisione sulle pretese economiche e sulla loro commisurazione dipende anche dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017, già rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza collegiale n. 14010 del 3 agosto 2026. Il criterio previsto da tale disposizione potrebbe incidere sulle pretese dei magistrati onorari ancora in servizio, come la ricorrente. Dopo la pubblicazione della pronuncia costituzionale, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. Ogni ulteriore provvedimento è riservato; non è stata disposta una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017
Il criterio previsto dal citato articolo 29 del d.lgs. 116/2017 sembra infatti poter “coprire” le pretese dei giudici onorari che siano ancora in servizio, come il caso della ricorrente.
Il criterio di commisurazione previsto dall'art. 29, comma 2, potrebbe essere applicabile alle pretese dei magistrati onorari confermati ancora in servizio e risulta rilevante per determinare le somme eventualmente spettanti.
art. 295 c.p.c.
ravvisa il Collegio la presenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso operato dall’art. 79, comma 1 c.p.a.
Il TAR sospende il giudizio quando la sua decisione dipende dalla definizione della questione costituzionale relativa alla disciplina che può incidere sulle pretese azionate.
art. 79, comma 1, c.p.a.
ravvisa il Collegio la presenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso operato dall’art. 79, comma 1 c.p.a.
La disposizione rende applicabile al processo amministrativo la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c.
art. 80, comma 1, c.p.a.
A seguito della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla richiamata ordinanza di rimessione, sarà onere delle parti presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni, ai sensi dell’articolo 80, comma 1 c.p.a.
Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, le parti devono chiedere la fissazione dell'udienza entro novanta giorni.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile per il tramite dell'art. 79, comma 1, c.p.a., quando la decisione sulle pretese dedotte dipende dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale rilevante per la disciplina applicabile al rapporto controverso.
- Dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale che definisce la questione pregiudiziale, le parti devono presentare istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
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