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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31826/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2008, con contestazione di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per omessa presentazione della dichiarazione e per irregolarità riscontrate nelle movimentazioni bancarie di conti intestati all'amministratore, alla moglie e a un ulteriore soggetto/entità collegata. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento fiscale e sulle presunzioni (artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972, 39 d.P.R. 600/1973, 2727 e 2697 c.c.). Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe illegittimamente ritenuto utilizzabili le movimentazioni di conti intestati a terzi senza che l'Ufficio avesse dimostrato la riconducibilità sostanziale di quei rapporti alla società; inoltre, avrebbe errato nel valorizzare le presunzioni senza escluderne l'insufficienza e senza considerare la legittimità della condotta difensiva della contribuente. La società contestava anche la rilevanza di movimentazioni riferite a un conto intestato a una diversa società, ma tale censura è stata ritenuta priva di specificità per mancata riproduzione degli atti rilevanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che, in presenza di stretti legami familiari o di ristretta compagine sociale e di elementi indiziari convergenti, le movimentazioni bancarie di conti intestati a soggetti terzi possono essere poste a base dell'accertamento del maggior reddito della società, con conseguente spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente. Ha inoltre osservato che la mancata risposta dell'impresa alle richieste dell'Amministrazione rafforza la legittimità dell'accertamento. Quanto alla doglianza relativa al conto intestato a un'altra società, l'ha dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    consente all'Ufficio di utilizzare indagini bancarie e di acquisire dati e notizie anche su conti formalmente intestati a terzi ma ritenuti connessi al reddito del contribuente

  • art. 51, u.c., d.P.R. n. 633/1972

    è richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 quale base per le indagini bancarie in materia IVA

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    legittima l'accertamento induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti

  • artt. 2727 e 2697 c.c.

    la Corte esclude che vi sia stata indebita inversione dell'onere della prova o erronea applicazione delle regole presuntive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può fondare la pretesa anche su movimentazioni bancarie di conti formalmente intestati a terzi quando elementi indiziari oggettivi consentano di ritenerli sostanzialmente riferibili al contribuente o alla sua attività.
  • Lo stretto rapporto familiare o la ristretta compagine sociale, unitamente a operazioni bancarie anomale e alla mancanza di una plausibile giustificazione economica da parte degli intestatari, può integrare una prova presuntiva idonea a sorreggere l'accertamento, salvo prova contraria del contribuente.
  • Quando l'Ufficio richiede chiarimenti e documentazione sui conti o sulle operazioni contestate, la mancata collaborazione del contribuente può essere valorizzata come elemento rafforzativo della pretesa fiscale.
  • Il divieto di doppia presunzione non impedisce l'utilizzo di dati bancari acquisiti in base a una presunzione legale, poiché esso opera solo nel rapporto tra presunzioni semplici e non tra presunzione semplice e presunzione legale.
  • La contestazione in cassazione di una ripresa fiscale deve essere specifica e autosufficiente: se si deduce che l'accertamento si fondi su un determinato conto o su uno specifico documento, occorre indicare o riprodurre il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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