Cassazione Civile, Ordinanza n. 20651/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti per un lungo periodo, senza regolare assunzione né retribuzione piena. Il giudice di merito ha ritenuto provata una prestazione continuativa e inserita stabilmente nell'organizzazione dell'impresa funebre, con mansioni prevalentemente impiegatizie e operative (rapporti con clienti, disbrigo pratiche, manifesti funerari, organizzazione dei servizi, uso del computer, consegna fiori, scarico casse), oltre alla partecipazione ai funerali in misura limitata. Ha ritenuto irrilevante la concomitante attività del lavoratore come vigile del fuoco volontario, perché compatibile con il rapporto dedotto e comunque non idonea a escludere la subordinazione. Il ricorso per cassazione articola cinque motivi: 1) omesso esame della forma giuridica dell'impresa e della tesi secondo cui si trattava di attività in contesto dimensionale ridotto, con prestazione solo occasionale e più compatibile con lavoro intermittente; 2) violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la prestazione dovesse essere qualificata come lavoro a chiamata/intermittente e non come subordinato o parasubordinato convertito; 3) violazione della disciplina sull'orario di lavoro, deducendo l'incompatibilità tra i turni del vigile del fuoco volontario e l'attività presso l'agenzia, anche in relazione ai limiti settimanali e ai riposi; 4) omessa pronuncia sull'istanza di revoca di un'ordinanza istruttoria di nomina del CTU contabile; 5) omessa risposta alle osservazioni formulate alla consulenza tecnica, in particolare sul rispetto dei riposi e dei limiti orari. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: il primo perché diretto contro una "doppia conforme" senza adeguata indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi fondata su subordinazione, doppia alienità, stabilità dell'inserimento e prevalenza delle mansioni; il terzo perché basato su elementi documentali non riprodotti né localizzati e comunque volto a una rivalutazione del merito; il quarto perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali e mancava la specifica localizzazione dell'istanza. Il quinto motivo è stato respinto nel merito perché la stessa ricorrente aveva dato atto che il CTU aveva risposto alle osservazioni, chiarendo i limiti del quesito e avendo già escluso dal conteggio le giornate di attività del lavoratore come vigile del fuoco volontario. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della titolare dell'agenzia funebre. Ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la subordinazione del rapporto di lavoro del resistente per il periodo indicato, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti. In particolare, la Corte ha applicato il filtro della "doppia conforme" al primo motivo, ha ritenuto non pertinente o non autosufficiente la censura sull'inquadramento del rapporto e sull'orario di lavoro, ha escluso l'omessa pronuncia sulla revoca dell'ordinanza istruttoria e ha considerato infondato il motivo relativo alle osservazioni alla CTU, perché la consulenza aveva comunque risposto e aveva già detratto le assenze per altra attività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di qualificazione del rapporto e di orario di lavoro, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché non si confrontavano con la ratio decidendi o sollecitavano una rivalutazione del merito.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per dedurre omessa pronuncia su questioni processuali e sulle osservazioni alla CTU; la Corte ha escluso la configurabilità del vizio su questioni processuali e ha rilevato che la consulenza aveva comunque risposto alle osservazioni.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo in presenza di "doppia conforme" e per mancata indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il vizio non è configurabile su questioni processuali nei termini prospettati.
art. 2094 c.c.
Richiamato per contestare la subordinazione del rapporto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non si confrontava con i criteri fattuali valorizzati dai giudici di merito (inserimento stabile, mansioni routinarie, assenza di rischio, doppia alienità).
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato dalla sentenza di merito: in mancanza di uno specifico progetto, il rapporto parasubordinato è convertito ope legis in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
art. 366, n. 6 c.p.c.
La Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza della censura che non riproduceva né localizzava gli atti e i documenti richiamati.
art. 369, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per sanzionare la mancata produzione/localizzazione dei documenti e dell'istanza processuale su cui si fondavano i motivi di ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado e il ricorrente non indichi specificamente le divergenze tra le due decisioni di merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio e a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
- Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il giudice di merito può valorizzare elementi quali l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, la continuità della prestazione, la routine delle mansioni, l'assenza di rischio in capo al prestatore e la cd. doppia alienità, anche quando non sia decisiva la prova di puntuali ordini eterodirettivi.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, nei termini dedotti, con riferimento a questioni processuali; inoltre, il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda.
- In materia di consulenza tecnica, non è fondato il motivo che denunci la mancata risposta alle osservazioni se dagli atti risulta che il CTU abbia effettivamente replicato, chiarendo anche i limiti del quesito peritale e computando le esclusioni richieste sulla base dei dati rilevanti.
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