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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12304/2026 del 02/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Un soggetto, convenuto in primo e secondo grado insieme ad altri due per un'aggressione avvenuta nella notte del 30 giugno 2019 in zona Darsena a Milano, ha impugnato la sentenza d'appello che ne aveva confermato la condanna al risarcimento dei danni fisici patiti dalla vittima, liquidati in euro 18.997,25. Il ricorrente contestava: 1) la valutazione delle prove e l'uso, nel giudizio civile, di un rapporto di polizia richiamato in una sentenza penale resa nei confronti di un terzo, sostenendo anche la violazione del giudicato penale e l'erronea lettura delle testimonianze; 2) l'esclusione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., assumendo che la vittima avesse partecipato alla rissa e non fosse stata mera vittima dell'aggressione; 3) la condanna alle spese anche nei confronti di un coobbligato, sul rilievo di non aver proposto domanda contro di lui e di averlo evocato solo per denunzia della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, affermando che il giudice di merito aveva correttamente utilizzato il rapporto di polizia come elemento di prova autonomo, valutabile nel processo civile indipendentemente dall'apprezzamento compiuto nel giudizio penale, e che la doglianza sul concorso di colpa mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna alle spese nei confronti del coobbligato, poiché l'impugnazione, se accolta, avrebbe inciso anche sulla sua posizione facendo gravare su di lui una quota maggiore del risarcimento. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione dell'art. 115 c.p.c. sono state considerate, nella sostanza, censure sulla valutazione del materiale probatorio e quindi inammissibili in cassazione se mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove, salvo il caso di errata percezione del contenuto della prova o di totale assenza di motivazione.

  • art. 1227 c.c.

    L'esclusione del concorso di colpa del danneggiato deriva da un accertamento fattuale sulla sua effettiva condotta; se il giudice di merito lo ritiene vittima dell'aggressione e non partecipe attivo della colluttazione, non vi è spazio per il concorso colposo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta non decisiva perché diretta in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata evocata insieme ad altre doglianze, ma la Corte ha ricondotto la censura a un tentativo di rimettere in discussione il giudizio di fatto, non consentito in sede di legittimità se la motivazione non è assente in modo assoluto.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza anche rispetto al condebitore evocato in appello, quando l'impugnazione è idonea, se accolta, a incidere sulla sua posizione patrimoniale.

  • art. 92 c.p.c.

    Non è stata ravvisata ragione per derogare alla regola della soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile possono essere utilizzate prove acquisite o richiamate in sede penale come elementi atipici e precostituiti, purché siano autonomamente valutabili nel contraddittorio tra le parti; il loro impiego non implica di per sé applicazione o violazione del giudicato penale.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'etichetta della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • L'accertamento circa la partecipazione del danneggiato all'evento lesivo e la sussistenza o meno del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. è tipicamente un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale.
  • La nozione di rissa o di legittima difesa rileva solo se il giudice di merito la assume effettivamente a base della decisione; se invece la decisione si fonda su una ricostruzione fattuale diversa, la doglianza di falsa sussunzione è inconferente.
  • In tema di spese di lite, l'impugnazione può comportare soccombenza anche nei confronti di un coobbligato evocato in giudizio quando l'esito favorevole del gravame sarebbe idoneo a incidere negativamente sulla sua posizione, determinando un aggravio della quota a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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