Cassazione Penale, Sentenza n. 21258/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente denunciava la nullità per omessa comunicazione all'imputato della fissazione della nuova data dell'udienza successiva al rinvio disposto per eventi eccezionali (pandemia da Covid-19). Si sosteneva che il difensore avrebbe dovuto informare tempestivamente l'imputato dello spostamento dell'udienza e che l'omessa comunicazione avrebbe determinato una nullità rilevante.
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'onere di comunicazione del rinvio gravasse sull'autorità giudiziaria e non sul difensore; il difensore aveva tuttavia l'onere di eccepire tempestivamente l'omessa comunicazione. Poiché l'eccezione è stata sollevata solo nell'atto di appello e non nella prima udienza successiva al rinvio, è stata considerata tardiva. La Corte ha inoltre ricordato che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza, anche se derivante dall'applicazione della disciplina emergenziale (art. 1, comma 1, d.l. 8/3/2020), integra una nullità di ordine generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria se non dedotta nei termini degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., a condizione che l'imputato sia stato regolarmente citato. Pertanto la nullità dedotta è stata ritenuta sanata per tardività e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.l. 8 marzo 2020
consentiva rinvii d'ufficio delle udienze nell'ambito delle misure emergenziali per Covid-19; l'omessa notifica della nuova fissazione d'udienza in applicazione di tale disciplina integra una nullità di ordine generale a regime intermedio
codice di procedura penale
art. 180; art. 182, comma 2
stabiliscono i termini e le modalità per eccepire le nullità: la nullità di ordine generale a regime intermedio è sanabile se non dedotta nei termini previsti da tali articoli
Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017
principio che l'omessa notifica della nuova data in caso di rinvio per legittimo impedimento determina nullità sanabile se non dedotta nei termini
Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021
applicazione coerente del principio in tema di disciplina emergenziale Covid-19: l'omessa notifica della nuova udienza integra nullità sanabile se non tempestivamente dedotta
Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021
conferma dei principi riguardanti la sanabilità della nullità derivante da mancata comunicazione della nuova data d'udienza nell'ambito dell'emergenza
Sez. 5, n. 26434 del 08/06/2022
richiama analogo principio con riferimento alla sospensione del processo ex lege (es. eventi sismici): la nullità per mancata comunicazione è sanabile se non tempestivamente dedotta
Massime di principio
- L'onere di comunicare ufficialmente la nuova data dell'udienza dopo un rinvio grava sull'autorità giudiziaria e non sul difensore.
- Il difensore ha l'obbligo di sollevare tempestivamente, nella prima udienza successiva al rinvio, l'eccezione per omessa comunicazione; se lo fa solo in sede di appello l'eccezione è tardiva e viene considerata come non proposta.
- La mancata notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma è sanabile se non dedotta nei termini stabiliti dagli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p.
- Perché la nullità sia efficacemente contestabile è comunque necessario che l'imputato non abbia subito vizi formali nella citazione originaria; la regolare notifica della citazione è condizione per l'applicabilità della sanatoria per tardività.
- In situazioni emergenziali (es. Covid-19) i provvedimenti di rinvio d'ufficio rientrano nella disciplina che rende possibile la sanabilità della mancata comunicazione se l'eccezione non è tempestiva.
- Prassi operativa consigliata: verificare subito la regolarità delle notifiche dopo un rinvio e, in caso di omissioni, eccepirle immediatamente in udienza per evitare la perdita del diritto di dedurle successivamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20898/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20899/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20900/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20901/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20902/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20903/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →