Cassazione Penale, Sentenza n. 10386/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due condanne: una per il reato indicato come art. 611 c.p. (fatti commessi da agosto a dicembre 2017; sentenza del 12/12/2018) e una per estorsione (fatto del 25/03/2018; sentenza del 15/01/2021). Sosteneva che i reati, pur diversi, erano stati posti in essere con identiche modalità (coartazione della vittima mediante minacce con "metodo camorrista"), con la stessa finalità di agevolare il clan camorrista Orlando, in epoche ravvicinate e nello stesso territorio, nonché traendo origine dallo stesso procedimento istruttorio; deduceva quindi violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva negato la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo approfondito e corretto la decisione di non riconoscere la continuazione, evidenziando l'assenza di prova "precisa e positiva" di una progettazione unitaria originaria dei reati. È stato ribadito il principio secondo cui non è sufficiente la mera analogia delle modalità, la vicinanza spazio-temporale o l’identico movente (ad es. agevolare lo stesso clan) per riconoscere la continuazione: è necessario dimostrare che, al momento del primo fatto, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici richiesti dal giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 611 cod. pen.
Norma indicata come titolo di reato per una delle condanne; nella sentenza non viene interpretato il contenuto dell'articolo, è citato come riferimento oggettivo del reato commesso
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato come disciplina applicabile alla continuazione: la norma e la giurisprudenza collegata richiedono che la continuazione sia riconosciuta solo se i reati successivi erano pianificati già al momento del primo, evitando che la mera reiterazione del reato comporti automaticamente il beneficio previsto dalla continuazione
Cass. Sez. Unite, n. 28659 del 18/05/2017
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali...
Giurisprudenza consolidata richiamata per spiegare i criteri probatori richiesti in sede di esecuzione per riconoscere la continuazione; sottolinea l'onere probatorio a carico di chi invoca la continuazione
Cass. Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (dep. 2019)
Decisione richiamata per il principio secondo cui il ricorrente deve allegare elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria; l'assenza di specifici indici e l'ampiezza dell'arco temporale possono giustificare il rigetto della continuazione
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto; la mera analogia di modalità o l'uguale movente non sono sufficienti.
- Il giudice dell'esecuzione non può rivalutare il merito delle sentenze definitive al fine di ricavare prove diverse da quelle già acquisite; deve invece basarsi su elementi oggettivi e specifici allegati dal ricorrente.
- Spetta al condannato che invoca la continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici concreti (comunicazioni, pianificazioni, ruoli nell'organizzazione, prove documentali o indiziarie forti) che colleghino i reati a un progetto unitario.
- Fattori utili ma non decisivi: identità del territorio, prossimità temporale, stessa appartenenza o finalità a favore di un clan o gruppo; questi elementi, se non accompagnati da prove di programmazione, possono indicare solo abitualità o messa a disposizione del gruppo.
- In casi analoghi è preferibile documentare la fase preparatoria comune (pianificazioni, ordini ricevuti, ruoli ripetuti, coordinamento) per dimostrare la programmazione unitaria necessaria al riconoscimento della continuazione.
- Il rischio di ricadere nella nozione di "abitualità" piuttosto che in quella di "continuazione" è concreto se mancano indici specifici di un disegno criminoso originario; la distinzione è rilevante per gli effetti sanzionatori.
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