Sentenza del 28/12/2016 n. 27093 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo agli anni 1995-1998 per due fabbricati utilizzati dalla cooperativa per l'allevamento avicolo, la lavorazione, la macellazione e la vendita dei prodotti conferiti dai soci. Il Comune sosteneva che la disciplina sulla ruralità introdotta dal D.L. n. 159/2007 e richiamata dal D.L. n. 207/2008 avesse efficacia soltanto dal 2008 e non potesse applicarsi retroattivamente. Contestava inoltre che gli immobili, appartenendo a una cooperativa produttrice di reddito d'impresa e non coincidendo la proprietà dei fabbricati con quella dei terreni, potessero qualificarsi come rurali. In subordine, sollevava una questione di legittimità costituzionale della disciplina retroattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune e ha confermato la non debenza dell'ICI per gli anni 1995-1998. Ha ritenuto corretta la verifica concreta della ruralità svolta dal giudice tributario, poiché i fabbricati non erano iscritti nel catasto fabbricati. Gli immobili risultavano strumentali alle attività agricole della cooperativa, comprese la manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. La Corte ha inoltre affermato che la disciplina sulla ruralità ha natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva, anche per le annualità anteriori al 2008. È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., in particolare destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.
La ruralità può essere riconosciuta ai fabbricati strumentali all'attività agricola svolta da cooperative agricole, anche quando i prodotti siano conferiti dai soci. Non è necessaria la coincidenza tra il proprietario del fabbricato e il proprietario del terreno.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito in L. n. 14 del 2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.
La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva. Pertanto, i fabbricati rurali in possesso dei requisiti non costituiscono presupposto dell'ICI anche per le annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera a)
La nozione di fabbricato rilevante ai fini ICI deve essere interpretata in coordinamento con la disciplina della ruralità: le unità immobiliari rurali, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, non sono considerate fabbricati imponibili.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Per i fabbricati non censiti nel catasto fabbricati, la base imponibile può essere determinata sul valore contabile; tuttavia, il mancato accatastamento non impedisce di accertare in concreto la ruralità e la conseguente esenzione.
Cass. SS.UU. n. 18565 del 2009
Per i fabbricati non iscritti in catasto, l'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali è subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9; tra i requisiti non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo.
Quando l'immobile non è censito, il giudice tributario deve verificare concretamente i requisiti di ruralità. La ruralità può essere riconosciuta anche a immobili di proprietà di cooperative agricole, pur se i terreni appartengono ai singoli soci.
D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, convertito in L. n. 222 del 2007
Il riferimento espresso alle cooperative agricole ha natura chiarificatrice e non innovativa; può quindi essere applicato anche alle annualità precedenti.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14, lettera d), convertito in L. n. 214 del 2011
L'abrogazione, dal 1° gennaio 2012, della disposizione interpretativa sulla ruralità non incide sull'interpretazione della disciplina ICI già consolidata per i periodi precedenti.
Costituzione, artt. 3 e 53
La Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina retroattiva, ritenendo non comparabili i fabbricati rurali con quelli abitativi o industriali e legittimo un diverso trattamento fiscale fondato sulla loro funzione agricola strumentale.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione ICI di un fabbricato rurale non censito, non è sufficiente considerare il mancato accatastamento: occorre dimostrare concretamente che l'immobile sia asservito e strumentale a un'attività agricola prevista dall'art. 2135 c.c.
- Le attività di allevamento, manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono conferire ruralità agli immobili strumentali, anche quando siano svolte da una cooperativa e riguardino prodotti conferiti dai soci.
- La coincidenza tra proprietario del fabbricato e proprietario del terreno non è indispensabile: la ruralità può sussistere anche quando il fabbricato appartiene alla cooperativa e i terreni appartengono ai singoli soci.
- La disciplina interpretativa sulla ruralità, richiamata dalla normativa ICI, può operare retroattivamente; quindi l'esenzione può riguardare anche annualità anteriori al 2008, se i requisiti sostanziali erano già presenti.
- Per gli immobili iscritti in catasto, l'inquadramento in una categoria catastale di ruralità costituisce normalmente elemento decisivo; per quelli non iscritti, il giudice deve effettuare una verifica concreta sulla destinazione e sulla strumentalità agricola.
- In un contenzioso tributario, il contribuente che invoca l'esenzione deve fornire prova della destinazione effettiva dell'immobile e del collegamento funzionale con l'attività agricola; la valutazione dei fatti spetta principalmente al giudice di merito.
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