Sentenza del 16/05/2019 n. 13125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR dell'Emilia Romagna, che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, da parte della CTP di Reggio Emilia, di una cartella di pagamento relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2004. La contribuente aveva sostenuto e ottenuto il riconoscimento dell'avvenuto pagamento delle somme dovute nella misura corretta. Nel corso del giudizio, la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi prevista dal D.L. n. 193/2016, ha pagato quanto richiesto per la definizione e ha infine depositato una formale rinuncia al giudizio, notificata all'Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ritenendo perfezionata la rinuncia della contribuente dopo la precedente richiesta di definizione agevolata. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre precisato, nella fase precedente, che la semplice richiesta di cessazione della materia del contendere non equivale a una formale rinuncia al giudizio e che tale rinuncia deve essere regolarmente comunicata alla controparte.
Norme richiamate
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
definizione agevolata dei carichi pendenti
L'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dal pagamento delle somme dovute e da una formale rinuncia al giudizio, può determinare l'estinzione della controversia per cessata materia del contendere.
Cassazione, sentenza n. 10198 del 2018
La rinuncia al giudizio deve essere formalmente depositata e regolarmente comunicata alla controparte; una mera richiesta di cessazione della materia del contendere non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata, il pagamento delle somme dovute non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio: occorre verificare gli adempimenti processuali richiesti.
- La parte che aderisce alla definizione agevolata deve depositare una formale rinuncia al giudizio e comunicarla alla controparte, oltre a dimostrare il perfezionamento della procedura e dei pagamenti.
- Una richiesta generica di cessazione della materia del contendere può essere considerata insufficiente se non contiene una vera rinuncia processuale conforme alle forme previste.
- Una volta perfezionata la definizione agevolata e ricevuta la rinuncia, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- L'estinzione non implica necessariamente la condanna di una parte alle spese: in situazioni analoghe, il giudice può compensarle integralmente tra le parti.
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