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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17643/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giovanni Gaddone ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due distinte pronunce penali (sentenza del Tribunale di Nuoro del 9 aprile 1999, irrevocabile il 10 maggio 2001, relativa al sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Ferruccio Checchi e reati satellite; e sentenza della Corte d'assise di Cagliari del 3 ottobre 1997, irrevocabile il 12 aprile 1999, relativa al sequestro di persona a danno di Giovanna Maria Licheri e reati satellite). Il Tribunale di Nuoro, in sede di rinvio, ha dichiarato l'istanza inammissibile perché sostanzialmente reiterativa di identica istanza già rigettata dalla Corte d'appello di Cagliari (ordinanza 17 marzo 2003) e perché, in ogni caso, non riteneva dimostrata l'unitaria ideazione dei delitti. Gaddone ha impugnato tale ordinanza in Cassazione denunciando: 1) violazione dell'art. 627, comma 4, c.p.p. (il giudice del rinvio non può rilevare nullità o inammissibilità non dedotte nei precedenti giudizi); 2) vizio di motivazione e mancato rispetto del mandato della sentenza rescindente (omessa considerazione degli elementi fattuali indicati quali la prossimità temporale, identità del bene giuridico e analoghe modalità operative).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la valutazione del giudice del rinvio relativa alla preclusione per precedente domanda non viola l'art. 627, comma 4, c.p.p. quando la preclusione non costituiva una quaestio iuris implicitamente presupposta dalla sentenza rescindente e quando la preclusione stessa riguarda un diverso procedimento esecutivo precedentemente instaurato; nel caso di specie la circostanza del precedente giudicato non era nota al momento della decisione rescindente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: il Tribunale ha effettivamente esaminato e valutato gli elementi indicati (prossimità cronologica e spaziale, specificità del modus operandi, ruolo dell'imputato) e ha motivato in modo coerente e autonomo le ragioni del rigetto, distinguendo il ruolo «fondamentale» del Gaddone dalla posizione di ideatore/organizzatore e rilevando l'assenza di elementi probatori utili a dimostrare che entrambi i sequestri fossero opera della stessa banda o degli stessi ideatori. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il giudice del rinvio non è impedito a rilevare d'ufficio preclusioni non prese in considerazione dalla sentenza rescindente quando tali preclusioni non costituiscono i presupposti impliciti della decisione annullata; pertanto la norma non opera a favore della inviolabilità assoluta di tutte le questioni non esaminate nel giudizio rescindente.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di formale ammissibilità e alla necessità di una chiara esposizione dei motivi di ricorso; la Corte sottolinea che i motivi devono rispettare la struttura prevista dall'art. 606 per consentire l'ordinato esame delle doglianze.

  • Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso (17 dicembre 2015)

    Usato come riferimento interpretativo per richiedere correttezza formale e chiarezza nell'esposizione dei motivi di ricorso; la Corte lo considera strumento esplicativo delle regole redazionali richieste dall'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio può rilevare preclusioni o inammissibilità non esaminate nella decisione rescindente se tali questioni non costituivano i presupposti impliciti della pronuncia annullata; la protezione prevista dall'art. 627, comma 4, c.p.p. non è assoluta e non impedisce sempre un riesame di questioni nuove legate a procedimenti distinti.
  • Una istanza di riconoscimento della continuazione può essere dichiarata inammissibile se identica a una precedente richiesta già decisa con giudicato in un altro procedimento esecutivo; il ricorrente deve indicare elementi nuovi e decisivi per superare la preclusione del giudicato.
  • Per valutare la sussistenza della continuazione tra reati il giudice si concentra su elementi concreti quali: prossimità temporale e spaziale, identità del bene giuridico leso, analogie nel modus operandi e il ruolo dell'imputato (ideatore/organizzatore vs mero esecutore); l'assenza o la debolezza di tali elementi può giustificare il rigetto dell'istanza.
  • Il richiamo a precedenti ordinanze o motivazioni pregresse non è di per sé vizioso se il giudice del rinvio le integra con un autonomo e coerente percorso argomentativo che attualizza e giustifica la condivisione delle conclusioni precedenti.
  • La censura per vizio di motivazione richiede di mostrare non solo che la decisione ha riprodotto passaggi da precedenti provvedimenti, ma che vi sia stata una mancanza di autonomo convincimento o una illogicità concreta nella valutazione delle circostanze oggettive richieste dalla sentenza rescindente.

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