Cassazione Civile, Sentenza n. 17612/2020 del 24/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto a Pasquale Giuoco, già titolare di pensione di anzianità ottenuta mediante ricongiunzione dei contributi dall'apposito Fondo esattoriale all'AGO, il diritto alla successiva liquidazione della pensione di vecchiaia e all'integrazione prevista dalla L. n. 377/1958 a carico del Fondo esattoriale. L'istituto sosteneva che la ricongiunzione e la liquidazione della pensione di anzianità presso l'AGO avevano determinato il definitivo trasferimento della contribuzione e l'impossibilità di ottenere in seguito le prestazioni (vecchiaia e integrazione) a carico del Fondo esattoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda originaria di Giuoco. I giudici hanno ritenuto che la ricongiunzione effettuata per ottenere la pensione di anzianità presso l'AGO ha comportato l'impossibilità di ottenere successivamente le prestazioni a carico del Fondo esattoriale, che eroga un'unica prestazione complessiva e non può limitarsi a corrispondere solo l'integrazione. Per queste ragioni l'INPS non era obbligato a liquidare la pensione di vecchiaia e l'integrazione richieste. Sono state compensate le spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 377 del 2 aprile 1958
artt. 2, 3, 10, 21 e ss., 32
Il Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali è una gestione autonoma e integrativa che eroga una pensione complessiva comprensiva delle prestazioni AGO; non può erogare separatamente solo l'integrazione. Le norme relative ai requisiti e alle prestazioni implicano che, se la contribuzione utile all'AGO è stata trasferita e utilizzata per ottenere la pensione di anzianità, decade la possibilità di ottenere successivamente le prestazioni a carico del Fondo esattoriale.
Legge 29 luglio 1971, n. 587
art. 7 (richiamata nelle censure)
Modifica e coordina la disciplina del Fondo esattoriale con la L. 377/1958; contribuisce a delineare il carattere integrativo e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo.
Legge n. 29 del 1979
Consente la ricongiunzione dei periodi di iscrizione al Fondo esattoriale nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). La ricongiunzione finalizzata alla liquidazione della pensione di anzianità presso l'AGO comporta il trasferimento della posizione assicurativa e l'impossibilità di ottenere in seguito le prestazioni del Fondo esattoriale.
Legge n. 903 del 1965
art. 13 (richiamato dall'INPS nel motivo)
Citata dall'INPS in relazione ai profili normativi invocati; nel contesto la Corte non ha ritenuto che l'applicazione di questa norma ostacolasse la precedente interpretazione sulla natura unitaria delle prestazioni del Fondo esattoriale.
Codice di procedura civile
art. 360, n. 3; art. 384; art. 378 (processuali richiamati)
L'art. 360, n.3 è stato invocato quale motivo di cassazione per violazione di legge; l'art. 384 ha consentito alla Cassazione di decidere nel merito senza rinvio; l'art. 378 è stato menzionato in relazione ai depositi difensivi.
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 36, 38 (mencionati)
Le censure costituzionali sollevate sono ritenute non fondate: la diversità dei trattamenti deriva da norme obbligatorie e dalla funzione integrativa e autonoma del Fondo, dunque non configura violazione dei canoni costituzionali invocati.
Massime di principio
- La ricongiunzione dei periodi assicurativi dal Fondo speciale all'AGO, quando effettuata per ottenere la pensione di anzianità, comporta il trasferimento della posizione assicurativa e può determinare la perdita del diritto a prestazioni successive a carico del Fondo speciale (es. pensione di vecchiaia e integrazione).
- Il Fondo esattoriale è una gestione autonoma e integrativa che eroga una prestazione unica e complessiva; non è prevista l'erogazione separata della sola integrazione una volta che la contribuzione è stata trasferita all'AGO.
- La scelta convenzionale del lavoratore di utilizzare la ricongiunzione per ottenere la pensione di anzianità prevale sull'aspettativa di ottenere successivamente prestazioni diverse dal Fondo speciale; tale scelta non determina, di per sé, profili di incostituzionalità.
- Se l'iscritto rimane formalmente iscritto al Fondo ma ha trasferito e utilizzato la quota AGO per la liquidazione in altro regime, non può successivamente pretendere la liquidazione delle prestazioni del Fondo che presuppongono la unitarietà dei versamenti.
- In casi analoghi, l'amministrazione previdenziale può opporre la disciplina della ricongiunzione e della prestazione complessiva: chi intende mantenere diritti anche verso il Fondo speciale deve valutare la rinuncia alla ricongiunzione o la prosecuzione dell'iscrizione e del relativo versamento contributivo integrativo.
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