Sentenza n. 16276/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, dedotta con ricorso per ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Roma che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e disponeva l’accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3109/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che le aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, condannando il Ministero ad accreditare 1.500 euro. Nel corso del giudizio ha comunicato che l’Amministrazione aveva adempiuto e ha chiesto la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile profilo d’inammissibilità, poiché la documentazione PEC prodotta non consentiva di verificare la notificazione della sentenza all’Amministrazione prima del ricorso, secondo l’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ricorrente ha depositato i messaggi PEC di accettazione e consegna, ma questi non mostravano allegati leggibili dai quali risultasse l’invio del titolo esecutivo.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto non provato l’invio rituale della sentenza all’Amministrazione: le buste virtuali PEC prodotte non permettevano di accertare che contenessero una copia leggibile del titolo. La notificazione presso l’Avvocatura dello Stato o una mera comunicazione all’Amministrazione non sostituiscono l’adempimento previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; né l’instaurazione del giudizio o l’eventuale adempimento successivo dell’Amministrazione sanano l’omissione. La previa notificazione è necessaria per consentire all’Amministrazione di disporre dello spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea e il suo mancato rispetto impedisce l’instaurazione di un valido giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La notifica del titolo, ai fini del rispetto dell’indicato art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, non è un atto processuale, ma un adempimento volto a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea, onde evitare l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale nel quale è previsto il patrocinio obbligatorio ex lege dell’Avvocatura dello Stato.
La notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell’Amministrazione, prima del ricorso, deve consentire all’ente di conoscere la pretesa e di eseguire spontaneamente il giudicato; la notifica all’Avvocatura dello Stato o una semplice comunicazione non la sostituiscono.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la previa notificazione del titolo all’Amministrazione secondo l’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 è necessaria per consentirle il termine di esecuzione spontanea e costituisce presupposto per l’instaurazione del giudizio.
- Chi propone l’ottemperanza deve fornire prova che la notificazione del titolo sia stata effettivamente eseguita e che il titolo fosse allegato in forma leggibile; la sola produzione delle ricevute PEC, se non permette di verificare il contenuto degli allegati, non assolve tale onere.
- La notificazione del titolo all’Avvocatura dello Stato e la mera comunicazione all’Amministrazione non equivalgono alla notificazione richiesta all’ente presso la sua sede reale; l’omissione non è sanata dal successivo adempimento dell’Amministrazione né dal raggiungimento dello scopo mediante l’instaurazione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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