Cassazione Penale, Sentenza n. 02321/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione alla confisca per equivalente disposta nei confronti di Giovanbattista Ignizio su un magazzino a Capaci e due appartamenti a Palermo. Il ricorso era articolato in cinque motivi: (1) censura della qualificazione della confisca come misura di sicurezza e l'esclusione dell'estinzione per mancata esecuzione decennale (art. 172 disp. att.); (2) richiesta di revoca della confisca perché, secondo la ricorrente, essa sarebbe stata disposta al di fuori dei casi previsti; (3) omessa quantificazione dell'importo da confiscare; (4) deduzione della esclusiva proprietà dei beni da parte della ricorrente (sostegno che i beni appartenessero a soggetto estraneo al reato); (5) domanda subordinata di dare esecuzione alla confisca in modo da liberare i beni dagli oneri fiscali e tributari. I motivi invocavano, tra gli altri, gli artt. 172 disp. att., 322-ter e 640-quater c.p. e norme del codice di rito (es. artt. 666, 676, 606 e 616 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente l'assenza della procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso in cassazione; sul merito, ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025 secondo cui, in tema di confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati, il terzo intestatario può limitarsi a rivendicare l'effettiva titolarità dei beni e non può contestare i presupposti della misura (quest'ultima censurabile solo dal proposto). Per tali ragioni i primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili; il quarto motivo (presunta esclusiva proprietà) è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile perché la materia risultava già preclusa; il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza e per essere estraneo al tema della revoca della confisca. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 172 disp. att. c.p.p.
Prescrive l'estinzione di alcune misure se non eseguite entro il termine di dieci anni; la ricorrente invocava tale estinzione ma la Corte, richiamando la giurisprudenza, ha ritenuto che la questione sulla qualifica della misura non poteva essere efficacemente prospettata dal terzo intestatario nel gravame contro la confisca di prevenzione
art. 322-ter c.p.
Richiamato come norma collegata alla confisca di prevenzione in sede penale; la Corte ha considerato che le censure sulla correttezza dell'applicazione delle norme sostanziali sono precluse al terzo interessato quando il tema è già rimesso alla valutazione del proposto o del giudice per i presupposti della misura
art. 640-quater c.p.
Norma che disciplina la confisca per equivalente collegata a reati economici; è la base normativa della confisca impugnata, ma la Corte ha ribadito che il terzo può soltanto proporre la prova della titolarità effettiva dei beni e non contestare i presupposti generali dell'applicabilità della misura
art. 606 c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la ricorrente ha fondato i motivi su lettere previste dall'art. 606, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità
art. 616 c.p.p.
Fondamento per la condanna alle spese e per l'irrogazione di sanzioni; la Corte ha applicato tale norma per condannare la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
art. 666 c.p.p.
La norma è stata invocata a supporto di questioni procedurali relative alla confisca ma senza esito favorevole per la ricorrente
art. 676 c.p.p.
Ulteriore norma procedurale richiamata dalla ricorrente; la Corte non ha accolto le relative censure, ritenendo inammissibili o infondati i motivi
Sez. U., sentenza n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano)
Giurisprudenza di legittimità fondamentale per la decisione: stabilisce che, nei casi di confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati, il terzo intestatario può proporre esclusivamente la prova della effettiva titolarità dei beni e non può dedurre l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura (che può essere impugnata in tal senso solo dal proposto)
Sez. U., sentenza n. 47239 del 30/10/2014 (Borrelli)
Richiamata a titolo di principio sulla necessità della procura speciale per impugnare in cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso non indicava né la procura speciale né la qualità necessaria del procuratore speciale
Massime di principio
- In caso di confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati, il terzo intestatario può esclusivamente allegare e provare la propria effettiva titolarità sui beni; non può contestare i presupposti generali della misura, che sono deducibili soltanto dal proposto (chi è direttamente destinatario della misura).
- La mancanza di procura speciale per il difensore che propone ricorso in cassazione costituisce un vizio di legittimazione che può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Motivi di ricorso che non attengono alla sfera delle censure che il terzo è legittimato a proporre (es. contestazioni sull'applicabilità della misura, richieste non pertinenti come la liberazione da oneri fiscali) saranno dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- Se il ricorso è infondato o strumentale rispetto all'oggetto consentito al terzo, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e irrogare somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi degli artt. procedurali applicabili.
- Questioni relative a oneri fiscali, ipoteche, o altri rimedi non direttamente finalizzati alla revoca della confisca dovrebbero essere valutate e proposte nelle sedi processuali o amministrative appropriate, non necessariamente nel giudizio di cassazione avverso ordinanza di rigetto dell'opposizione alla confisca.
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