Cassazione Penale, Sentenza n. 15092/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, disposta dal Tribunale per mancato adempimento dell'obbligo di risarcire il danno; il ricorrente chiedeva comunque di essere ammesso al rito abbreviato e deduceva, tra l'altro, violazione di legge in relazione all'art. 168-bis c.p. (che prevede il risarcimento necessario "ove possibile"), sostenendo che tale formula osterebbe a subordinare l'esito positivo della messa alla prova al pagamento del risarcimento
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la scelta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, formulata dopo la revoca della sospensione con messa alla prova, comporti la rinuncia all'autonoma impugnazione del provvedimento di revoca (salvo i casi limitati in cui il rigetto/revoca sia determinato da un'erronea qualificazione giuridica del reato). Nel caso di specie non è emersa una siffatta errata qualificazione e quindi il ricorso, che investiva un rito implicitamente rinunciato, non poteva essere accolto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la parte civile non ha ottenuto rifusione delle spese poiché dall'accoglimento del ricorso non sarebbe derivato alcun pregiudizio alle sue pretese risarcitorie. Infine è stata richiamata la pronuncia che dispone la condanna della parte che propone ricorso al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
La Corte rileva che l'espressione "ove possibile" non impedisce che l'adempimento dell'obbligo risarcitorio possa essere valutato come condizione per la prosecuzione positiva della messa alla prova; la deduzione che tale parola renda inammissibile la revoca per mancato risarcimento è stata ritenuta infondata nel caso concreto
art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen.
Principio interpretativo secondo cui la richiesta di celebrazione del giudizio con rito abbreviato, formulata dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione del provvedimento di revoca, salvo il caso di errata qualificazione giuridica
Corte Cost. n. 131 del 2019
Pronuncia che tutela l'imputato dall'irreparabile pregiudizio derivante da un'errata qualificazione giuridica della condotta che precluda la messa alla prova; la Corte di legittimità la considera applicabile in modo limitato ai casi in cui il rigetto o la revoca della messa alla prova sia effettivamente determinato da un errore radicale di qualificazione giuridica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza economica: la parte che propone ricorso, se rigettato, è condannata al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- La scelta successiva di accesso al rito abbreviato comporta di norma la rinuncia all'impugnazione autonoma dei provvedimenti negativi relativi alla messa alla prova; chi opta per l'abbreviato abbandona il subprocedimento della messa alla prova
- Eccezione: se il rigetto o la revoca della messa alla prova è determinato da un'erronea qualificazione giuridica della fattispecie (ipotesi tutelata dalla Corte Cost. n.131/2019), l'imputato può comunque prospettare il vizio anche se ha chiesto il rito abbreviato
- Il mancato adempimento degli obblighi previsti per la messa alla prova (es. risarcimento del danno, ove richiesto) può legittimare la revoca dell'ordinanza di sospensione; l'espressione "ove possibile" in art.168-bis c.p. non impedisce una valutazione stringente degli adempimenti necessari
- La parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese in sede di gravame quando l'accoglimento del ricorso dell'imputato non possa arrecare pregiudizio alle pretese risarcitorie civilistiche
- In caso di rigetto del ricorso, trova applicazione la sanzione processuale economica prevista dall'art. 616 c.p.p.: condanna del ricorrente alle spese del procedimento
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