Sentenza n. 5657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione seconda) n. 2127/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto l’impugnazione degli atti relativi alla debenza di aree per dotazioni territoriali e alla monetizzazione degli standard urbanistici per un intervento edilizio residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato gli atti conclusivi della conferenza di servizi, la convenzione edilizia, il permesso di costruire convenzionato e il successivo atto comunale di conferma e riquantificazione degli standard urbanistici dovuti per un intervento di nuova costruzione residenziale. In primo grado aveva chiesto l’accertamento della non debenza delle dotazioni territoriali e la restituzione delle somme versate a titolo di monetizzazione, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR ha respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti due motivi: con il primo, l’erroneità della sentenza per avere ritenuto vincolante la sottoscrizione della convenzione e preclusa la successiva contestazione delle somme, sostenendo che l’accordo fosse una mera convenzione edilizia funzionale al rilascio del permesso di costruire e fosse stato sottoscritto con riserva di ripetizione; con il secondo, l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto superato l’indice di utilizzazione territoriale di 0,35 mq/mq, assumendo che la cessione di aree in pertinenza indiretta avesse già soddisfatto gli obblighi relativi agli standard e che l’intervento non avesse determinato alcun aumento del carico urbanistico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la convenzione del 22 maggio 2019 fosse un atto pubblico trascritto e vincolante per entrambe le parti, nel quale la cessione delle aree a standard o, in mancanza, la monetizzazione costituiva parte integrante dell’operazione. La sottoscrizione della convenzione non poteva quindi essere superata mediante una diversa interpretazione unilaterale delle sue clausole; inoltre, non erano stati dedotti specifici e rilevanti profili di illegittimità della convenzione. La cessione delle aree in pertinenza indiretta aveva natura diversa e preliminare, poiché era avvenuta in cambio dell’attribuzione di diritti edificatori necessari per realizzare l’intervento, e non costituiva adempimento degli obblighi relativi agli standard. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha interpretato l’art. 9 delle Norme di attuazione del Piano dei servizi del PGT 2012 nel senso che, per le nuove costruzioni residenziali, fino all’indice di 0,35 mq/mq non sono richieste ulteriori dotazioni territoriali, mentre il superamento della soglia comporta il conferimento di aree o la loro monetizzazione, in ragione dell’incremento del carico urbanistico. L’intervento, consistente in un edificio di 14 piani e 34 appartamenti, determinava un aumento del carico insediativo. Il calcolo comunale è stato ritenuto congruo e conforme alla disciplina urbanistica, con applicazione degli oneri alla sola eccedenza rispetto alla soglia. Ai fini del calcolo, l’area di intervento è soltanto quella di pertinenza diretta, sulla quale è stata realizzata la costruzione; l’area di pertinenza indiretta, ceduta al Comune in cambio dei diritti edificatori, non può essere computata per evitare il conferimento dello standard. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, e art. 14-bis l. 241/1990
Disposizioni richiamate quale base della conferenza di servizi decisoria svolta in forma semplificata e asincrona.
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base del permesso di costruire convenzionato.
art. 9 NdA del Piano dei servizi del PGT 2012 del Comune di Milano
Per le nuove costruzioni residenziali, fino all’indice di utilizzazione territoriale di 0,35 mq/mq non sono richieste ulteriori dotazioni territoriali; il superamento della soglia comporta il conferimento di aree o, in alternativa, la monetizzazione, in relazione all’aumento del carico urbanistico.
artt. 3 e 6 l. 241/1990
Richiamati tra le norme dedotte come violate con riferimento agli obblighi di motivazione e istruttoria; le relative censure sono state respinte.
Massime di principio
- La convenzione edilizia stipulata e trascritta in forma di atto pubblico, quando prevede la cessione di aree a standard o la relativa monetizzazione, costituisce un atto vincolante per entrambe le parti; la parte privata non può sottrarsi agli obblighi convenzionali mediante una successiva interpretazione unilaterale delle clausole, in assenza della deduzione di specifici profili di illegittimità dell’accordo.
- La cessione di aree in pertinenza indiretta effettuata in cambio dell’attribuzione di diritti edificatori ha una funzione distinta e preliminare rispetto al conferimento delle dotazioni territoriali: essa consente l’acquisizione della capacità edificatoria e non equivale, di per sé, all’adempimento degli obblighi relativi agli standard urbanistici.
- Quando la disciplina urbanistica esonera dal conferimento di dotazioni territoriali fino a una determinata soglia di utilizzazione territoriale, il superamento della soglia comporta il conferimento di aree o la monetizzazione della quota eccedente, quale compensazione dell’aumento del carico urbanistico.
- Ai fini della verifica dell’indice urbanistico e del calcolo delle dotazioni territoriali dovute, l’area di intervento è quella di pertinenza diretta sulla quale viene realizzata la costruzione; non può essere computata l’area di pertinenza indiretta ceduta al Comune in cambio di diritti edificatori, poiché essa non è interessata dall’intervento edilizio.
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