Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 74/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Piacenza (atto n. 26744 del 4 febbraio 2021), nella parte in cui non attribuiscono i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ………………….per l’accertamento…. del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non includono i sei scatti stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità sostanziale dedotti né la fondatezza della pretesa economica. Rileva, invece, l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio e dispone specifici incombenti istruttori. Il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione relativa alla controversia, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. Anche l’INPS deve verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano derivare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, alla luce del comportamento processuale, ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma invocata dal ricorrente quale base del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; la relativa fondatezza non è esaminata nell’ordinanza.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Norma invocata dal ricorrente in collegamento con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; l’ordinanza non decide la questione sostanziale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; il giudice precisa che l’inerzia successiva a un’ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse può costituire elemento decisivo per desumere il disinteresse attuale alla definizione della controversia.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione del comportamento processuale delle parti e degli elementi di prova desumibili dalla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione processuale della condotta delle parti in relazione alla possibile sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice disponga incombenti istruttori specificamente diretti ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, la mancata ottemperanza della parte ricorrente può essere valutata, insieme all’assenza di attività processuale recente, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In presenza di una controversia risalente e priva di recente attività processuale, il giudice può richiedere alle parti di aggiornare la situazione sostanziale e processuale, segnalando fatti o atti sopravvenuti idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere utilizzata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., per trarre elementi di prova anche in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.