Cassazione Penale, Sentenza n. 14901/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale disposto con decorrenza 18/02/2025. Il ricorrente deduceva (1) illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al rischio di recidiva e al diniego della detenzione domiciliare, rilevando che l'UEPE aveva formulato una relazione positiva fino al 17/02/2025 e che l'arresto per detenzione ai fini di spaccio (29/07/2025, 26 bustine di cocaina) aveva visto l'applicazione degli arresti domiciliari nel procedimento penale; sosteneva inoltre che quantità di denaro rinvenuta (e modalità di occultamento) non dimostravano attività di spaccio abituale. (2) Contestava la decorrenza della revoca fissata dal Tribunale al 18/02/2025 invece che alla data del fatto (29/07/2025).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che la revoca dell'affidamento è rimessa al giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza ed è legittima se la condotta commessa, pur non ancora giudicata irrevocabilmente, risulti, con motivazione adeguata, incompatibile con la prosecuzione della prova. Il Tribunale ha motivato la revoca richiamando la gravità del fatto del 29/07/2025 e i precedenti per reati analoghi, ritenendo comprovata una situazione di recidiva e il fallimento della funzione rieducativa della misura. Ha inoltre spiegato il diniego della detenzione domiciliare in ragione della «spregiudicatezza» del comportamento e del rischio di recidiva. Quanto alla decorrenza, la Corte ha ritenuto congrua la scelta del Tribunale di far partire la revoca dal 18/02/2025 (giorno successivo all'ultima relazione UEPE positiva), valutando la complessiva condotta in prova e la non occasionalità del comportamento trasgressivo, desunta da modalità di occultamento della droga e dalla somma di denaro incompatibile con la mancata attività lavorativa. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
art. 47, comma 11: "l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"
La revoca richiede non solo la violazione di norme o prescrizioni, ma anche che tale violazione sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della misura; il Tribunale di sorveglianza ha discrezionalità valutativa, con obbligo di motivazione logica ed esauriente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
La contestazione della fattispecie di spaccio ai sensi dell'art.73 comma 5 non esclude la facoltà del Tribunale di sorveglianza di valutare autonomamente, nel contesto dell'esecuzione, la rilevanza della condotta ai fini della revoca dell'affidamento.
Ordinamento penitenziario / norme esecutive
art. 51-ter (richiamato nel testo)
Previsione della sospensione e del controllo dell'affidamento nell'ambito dell'esecuzione; il provvedimento del magistrato di sorveglianza può sospendere la misura in presenza di eventi intervenuti.
legge 26 luglio 1975, n. 354
Principi di finalità rieducativa e gestione penitenziaria: la valutazione del magistrato di sorveglianza è orientata alla tutela della finalità rieducativa e al controllo del rischio di recidiva durante la misura alternativa.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova richiede due elementi: la violazione (normativa o prescrizionale) e l'incompatibilità concreta di quella violazione con la prosecuzione dell'esperimento; il giudice ha ampio margine discrezionale ma deve motivare adeguatamente.
- Il giudizio del Tribunale di sorveglianza è autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione sullo stesso fatto: l'applicazione di una misura meno afflittiva nel processo penale non vincola la valutazione penitenziaria sulla continuazione della misura alternativa.
- Per fissare la decorrenza della revoca si deve valutare la condotta complessiva durante il periodo di prova, la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca e le risultanze positive/negative delle relazioni UEPE; la decorrenza può anticiparsi rispetto alla data del singolo evento se la condotta incompatibile si inserisce in un quadro continuativo.
- Modalità di occultamento della sostanza, quantitativi (anche se non elevati), la presenza di denaro non giustificato e precedenti per reati analoghi sono elementi che il Tribunale può ritenere idonei a dimostrare non occasionalità e finalità di spaccio.
- Per contrastare efficacemente una richiesta di revoca conviene documentare la persistenza delle condizioni di reinserimento (lavoro, percorsi terapeutici, relazioni UEPE favorevoli), contestare l'esistenza del fatto o la sua attribuzione e richiedere motivazioni specifiche circa la non occasionalità e la gravità ai fini della prosecuzione della misura.
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