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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14937/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto degli oneri di elezione/dichiarazione di domicilio richiesti dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (applicabile alla data di deposito dell'appello, 01/06/2023). La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata resa il 9 gennaio 2026.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bondini ha proposto appello in data 01/06/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 24/03/2023. L'atto di impugnazione non conteneva la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, né un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio presente nel fascicolo. Il difensore ha eccepito che una elezione di domicilio era presente negli atti (contestazione del 30/03/2020 e indicazione nell'intestazione della sentenza di primo grado), ma il giudice ha ritenuto che l'appello non avesse adempiuto all'onere previsto dalla disciplina allora vigente (art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    La disposizione impone, a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla materia delle notificazioni/elezioni di domicilio; il ricorso sosteneva che un'elezione di domicilio risultava dagli atti. Tuttavia la Corte ha ritenuto che, anche se esistesse una precedente elezione, l'appello non conteneva il necessario richiamo specifico previsto dall'art. 581, comma 1-ter.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., la cui disciplina si applica agli atti d'impugnazione depositati nel periodo di vigenza della norma.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; le questioni intertemporali comportano che la norma si applica in rapporto alla data di proposizione dell'atto d'impugnazione.

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice Alvaro)

    Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'onere del deposito dell'elezione/dichiarazione di domicilio può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico, contenuto nell'atto di impugnazione, a una precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, purché la indicazione consenta l'immediata e inequivoca localizzazione del luogo per la notificazione.

Massime di principio

  • Se l'appello è stato depositato nel periodo di vigenza dell'art. 581, comma 1-ter (d.lgs. 150/2022), l'atto di impugnazione deve contenere la dichiarazione/elezione di domicilio o un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione, indicandone la collocazione nel fascicolo; altrimenti l'appello è inammissibile.
  • La mera presenza di un'elezione di domicilio in altri atti (ad es. nella testata della sentenza di primo grado) non basta: l'appello deve richiamarla espressamente e specificarne la collocazione nel fascicolo processuale.
  • In caso di modifiche legislative (abrogazioni) va verificata la normativa applicabile in base alla data di proposizione dell'impugnazione; la regola sanzionatoria si applica se era vigente al momento del deposito.
  • Per evitare inammissibilità, depositare al momento dell'impugnazione una nuova dichiarazione/elezione di domicilio oppure inserire nell'atto un richiamo puntuale (data, documento, posizione nel fascicolo) alla precedente elezione.
  • La mancata osservanza dell'onere può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche condanne alle spese processuali e sanzioni a carico della Cassa delle ammende.

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