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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti, unificate dalla continuazione. In particolare, contestava: a) la ritenuta responsabilità per il capo relativo all'acquisto in concorso di 213,8 grammi di cocaina, deducendo vizi di motivazione e violazione delle regole sulla prova indiziaria, sostenendo che intercettazioni e servizi di osservazione fossero meri indizi non gravi, precisi e concordanti; b) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità per gli ulteriori episodi di cessione o detenzione, invocando il carattere minimale dei quantitativi, l'assenza di una stabile organizzazione e la ristretta platea di acquirenti. In cassazione introduceva anche, per la prima volta, questioni sul ne bis in idem e sulla mancata consulenza tecnica sulla sostanza, che però non risultavano dedotte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha giudicato congrua e logica la motivazione della Corte di appello sia sulla responsabilità per l'acquisto della cocaina, sia sul diniego della lieve entità, valorizzando il dato quantitativo, le modalità organizzative dell'approvvigionamento e la professionalità dell'attività illecita. Ha inoltre osservato che le nuove questioni sollevate in cassazione erano inammissibili perché non proposte in appello e comunque generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Integra il titolo di reato per le plurime condotte illecite in materia di stupefacenti oggetto di condanna.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze; non è riconoscibile quando il dato quantitativo e le modalità organizzative rendono la condotta incompatibile con la minore offensività.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso formalmente fondato su violazione di legge e vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato quanto alla valutazione della prova indiziaria, che deve essere grave, precisa e concordante; la censura difensiva è stata ritenuta diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Richiamato quale base per l'aumento della somma dovuta alla Cassa delle ammende oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la sua maggiore o minore persuasività.
  • La prova indiziaria può sorreggere l'affermazione di responsabilità quando il giudice di merito ne esponga in modo coerente il percorso logico e la convergenza complessiva degli indizi, senza necessità che ogni singolo elemento sia autosufficiente.
  • Ai fini del riconoscimento della lieve entità in materia di stupefacenti occorre una valutazione globale della condotta, che tenga conto di tutti i parametri normativi; un rilevante dato quantitativo e una struttura organizzativa non occasionale sono normalmente incompatibili con l'ipotesi attenuata.
  • Questioni nuove, non dedotte con l'appello, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di rilievi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • La doglianza che si limiti ad asserire il travisamento delle intercettazioni o delle prove senza riprodurre puntualmente i passaggi decisivi contestati è generica e non consente un controllo di legittimità effettivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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