Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2117

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2117 della Commissione, del 26 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Caciottone di Norcia (IGP)]

Normativa europea32024R2117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione del nome "Caciottone di Norcia" nel registro delle indicazioni geografiche protette dell’Unione europea. La registrazione avviene perché la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata per opposizione e non sono state notificate opposizioni entro il termine previsto. Il atto è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Registrazione della denominazione geografica protetta "Caciottone di Norcia" nel registro dell'Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell'ambito del sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, del nome "Caciottone di Norcia" come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda quindi il prodotto identificato da tale denominazione e opera direttamente in tutti gli Stati membri. Il regolamento si colloca nel regime transitorio previsto per le domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024, che continuano ad essere trattate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione di "Caciottone di Norcia" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2117 della Commissione, adottato il 26 luglio 2024, iscrive il nome "Caciottone di Norcia" nel registro delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento si fonda sulla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile in via transitoria alle domande pubblicate prima del 13 maggio 2024 ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1143.

Contesto procedurale

La Commissione rileva che la domanda di registrazione, presentata dall'Italia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai fini dell'opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, non residuano ostacoli alla registrazione del nome.

Effetti del regolamento

L'articolo 1 dispone in modo diretto che il nome "Caciottone di Norcia" (IGP) è registrato. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore, la registrazione comporta l'ingresso della denominazione nel sistema di tutela UE delle IGP, con i conseguenti effetti di protezione del nome secondo la disciplina europea applicabile alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

Disposizioni principali

Inquadramento normativo transitorio

La Commissione richiama l'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, precisando che il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai fini dell'opposizione prima del 13 maggio 2024.

Domanda italiana e pubblicazione per opposizione

La domanda di registrazione del nome "Caciottone di Norcia" come IGP, presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Assenza di opposizioni e registrazione

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome "Caciottone di Norcia" viene registrato come indicazione geografica protetta.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodottitutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.