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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23422/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Kovatsch, legale rappresentante della SWISS RE INTERNATIONAL, era accusato di aver mantenuto alle proprie dipendenze il lavoratore indiano Jovin James dopo la scadenza del permesso di soggiorno (scaduto il 7/01/2018) fino al 6/04/2018. Il Tribunale di Genova lo aveva assolto perché il fatto non costituiva reato, ritenendo dubbia la sussistenza del dolo datoriale alla luce della natura del distacco transnazionale, della regolare precedente occupazione del lavoratore, della presenza di ufficio del personale/consulente e delle iniziative di Kovatsch per il rinnovo. Kovatsch ha impugnato sostenendo che la corretta interpretazione normativa (art. 22 d.lgs. 286/1998) avrebbe dovuto portare alla declaratoria di insussistenza del fatto in quanto, pendente una richiesta di rinnovo validamente presentata, lo straniero può legittimamente permanere e lavorare fino a eventuale decisione negativa. La Procura aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'unica censura del ricorrente. Ha richiamato l'art. 22 d.lgs. 286/1998 (che punisce il datore che occupa stranieri privi di permesso o con permesso scaduto il cui rinnovo non sia stato chiesto nei termini) e l'art. 5, comma 9-bis del T.U. Immigrazione che consente la legittima permanenza e attività lavorativa pendente il rinnovo solo se la richiesta è stata presentata nei termini previsti e sia stata rilasciata la ricevuta. Dagli atti è emerso che la società non aveva presentato una regolare richiesta di rinnovo nei termini: la domanda del 9/2/2018 era oltre la scadenza e priva della documentazione contributiva richiesta; la richiesta del 19/12/2017 era basata su normativa non applicabile. Pertanto la tesi difensiva sulla legittima permanenza pendente rinnovo non regge e il ricorso è stato rigettato. Di conseguenza, la decisione impugnata resta confermata nella parte rilevante.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non si sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato

    La norma punisce l'assunzione/occupazione di stranieri privi di regolare permesso o con permesso scaduto quando non sia stato chiesto il rinnovo nei termini: la regolarità della presenza esclude il reato ed è onere del datore di lavoro la verifica formale della posizione del lavoratore.

  • art. 5, comma 9-bis T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998)

    In attesa del rilascio odel rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso

    La normativa garantisce la legittima permanenza e attività lavorativa del cittadino straniero solo se la richiesta di rilascio/rinnovo è stata presentata nei termini previsti e se sia stata rilasciata la ricevuta: in mancanza di tali condizioni la tutela non opera e il datore può essere ritenuto responsabile.

  • D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, art. 13

    Richiamato come riferimento regolamentare sulle modalità di presentazione delle richieste di soggiorno e rinnovo; utile per verificare la tempestività e correttezza formale delle domande presentate.

Massime di principio

  • La responsabilità penale del datore per occupazione di stranieri senza permesso sussiste quando il permesso è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo nei termini: l'onere di verifica è a carico del datore.
  • La possibilità per lo straniero di rimanere e lavorare in attesa del rinnovo (art.5, comma 9-bis) opera solo se la richiesta è stata presentata nei termini previsti (prima della scadenza o entro 60 giorni) e risulta la ricevuta di avvenuta presentazione.
  • La semplice istanza di rinnovo presentata oltre i termini o priva della documentazione richiesta non protegge il datore dalla responsabilità penale.
  • La valutazione del dolo del datore può portare all'assoluzione se emergono elementi che fanno ragionevolmente dubitare dell'intenzionalità (es. gestione affidata a ufficio personale/consulente, complessità del rapporto di distacco, iniziative per il rinnovo), ma l'assenza di dolo non annulla l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formali.
  • Non è corretto basare la liceità dell'occupazione sulla possibilità che un'amministrazione, in futuro, possa validare retroattivamente la posizione: la regolarità si verifica in base agli atti e alle ricevute prodotti al momento richiesto dalla legge.
  • Per difendersi dal rischio penale il datore deve conservare prove documentali della tempestiva richiesta di rinnovo e della regolarità contributiva del lavoratore, e reagire prontamente alle richieste integrative delle autorità.
  • In caso di distacchi transnazionali o rapporti complessi, l'affidamento a consulenti non esime dalla verifica personale della correttezza formale delle pratiche di immigrazione.

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