Ordinanza n. 827/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di DASPO adottata ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un’ordinanza di DASPO adottata dalla Questura di Palermo, chiedendone l’annullamento. La presente ordinanza non esamina i motivi di merito proposti contro il DASPO, ma riguarda esclusivamente un incombente istruttorio funzionale alla trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Con precedente ordinanza istruttoria era stato richiesto al ricorrente di depositare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la persistenza, alla data della decisione, dei requisiti reddituali previsti dall’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. Le dichiarazioni depositate dal ricorrente erano prive della copia del documento di identità del dichiarante e non recavano l’autentica della sottoscrizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non utilmente adempiuto l’incombente istruttorio, poiché la dichiarazione sostitutiva non rispettava i requisiti formali previsti dagli artt. 38, comma 3, e 47 del d.P.R. n. 445/2000. L’allegazione del documento di identità, o in alternativa l’autenticazione della sottoscrizione, è stata considerata elemento funzionale a garantire l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al suo autore e non un mero formalismo. Il Collegio ha quindi ordinato al ricorrente di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, una nuova dichiarazione conforme alla normativa e attestante la persistenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato. È stata fissata la camera di consiglio del 20 maggio 2026 per la prosecuzione della trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di annullamento del DASPO.
Norme richiamate
art. 6 legge n. 401/1989
DASPO di cui all’art. 6 co. 1 lett. b) e c), co. 1 ter e co. 5
Individua la base normativa del provvedimento di DASPO impugnato, senza essere oggetto di esame nella presente ordinanza.
artt. 38, comma 3, e 47 d.P.R. n. 445/2000
la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’interessato e prodotta unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore ovvero recare autentica della sottoscrizione
La dichiarazione sostitutiva priva della copia del documento di identità o dell’autenticazione della sottoscrizione non soddisfa i requisiti formali necessari a garantirne l’imputabilità soggettiva.
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Rileva ai fini della verifica della persistenza dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, l’allegazione della copia del documento di identità del dichiarante o, in alternativa, l’autenticazione della sottoscrizione costituisce requisito funzionale a garantire l’imputabilità soggettiva della dichiarazione e non un mero formalismo.
- Un incombente istruttorio relativo alla verifica dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato non è utilmente adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva priva della copia del documento di identità del dichiarante e non autenticata.
- Quando la dichiarazione depositata per adempiere a un incombente istruttorio non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge, il giudice può ordinare il deposito di una nuova dichiarazione conforme, assegnando un termine perentorio o ordinatorio secondo quanto stabilito nel provvedimento.
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