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Ordinanza

Ordinanza n. 163/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto Dirigenziale n. 38069 del 11/08/2025 – trasmesso via mail in pari data - con cui viene respinta l'istanza n. 31434 (prot. Entrata DGOSV n. 26322) di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione nell’insegnamento di sostegno conseguito in Romania il 7 agosto 2023; per il riconoscimento e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del predetto titolo al fine dell'insegnamento si sostegno, nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di I e II Grado; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale sotto altri profili; - della Comunicazione di esecuzione sentenza” – prot. AOODGOSV n. 63280 del 24.10.2025 – avente ad oggetto “Esecuzione sentenza del TAR n. 7623/2024. Mazzeo Silvio c/Ministero dell’Istruzione e del Merito”, con la quale l’Amministrazione qualifica il suddetto rigetto come atto adottato in esecuzione della sentenza richiamata e ne dispone la trasmissione agli uffici territoriali e alla scuola ai “consequenziali adempimenti”; - del Decreto di Esclusione emesso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Vibo Valentia con nota prot. m_pi.AOOUSPVV.REGISTRO UFFICIALE.U.0008686.10-11-2025 del 10.11.2025 nella parte in cui dispone l’esclusione ai sensi dell’art. 7, comma 8, dell’O.M. n. 88/2024 del docente MAZZEO Silvio, per le classi di concorso ADMM e ADSS I Fascia, dalle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per la provincia di Vibo Valentia, I fascia, valide per l’a.s. 2025/26;

Giustizia amministrativa202509275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione nell'insegnamento di sostegno conseguito in Romania, nonché atti conseguenti di esecuzione e di esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il decreto dirigenziale che ha respinto l'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione nell'insegnamento di sostegno conseguito in Romania. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il medesimo diniego sotto ulteriori profili, contro la comunicazione con cui l'Amministrazione lo ha qualificato come atto adottato in esecuzione di una precedente sentenza del TAR e ne ha disposto la trasmissione agli uffici territoriali e alla scuola, nonché contro il decreto dell'Ufficio scolastico provinciale che ne ha disposto l'esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto di prima fascia per le classi di concorso ADMM e ADSS e dal conferimento delle relative supplenze. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel merito, limitandosi alla valutazione della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ai fini del periculum in mora, ha rilevato che l'incarico di insegnamento prodotto dal ricorrente riguardava la materia "scienze motorie" ed era cessato il 31 dicembre 2025. Il ricorrente non ha quindi dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso, attinente all'insegnamento di sostegno, che potesse essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento impugnato. Mancando la prova di un danno grave e irreparabile, non sussistevano i presupposti per adottare la misura cautelare, senza necessità di una specifica valutazione del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato sull'assenza di un danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è integrato quando il ricorrente non prova l'esistenza di un rapporto di lavoro attuale e pertinente rispetto al provvedimento impugnato.
  • Un incarico di insegnamento relativo a una materia diversa da quella cui si riferisce il diniego amministrativo e già cessato prima della decisione cautelare non dimostra, di per sé, un periculum in mora attuale e concreto.
  • L'assenza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche senza una specifica valutazione del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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