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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02182/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Russo impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di permesso premio sostenendo violazione degli artt. 71-ter, 4-bis e 30-ter dell'Ordinamento penitenziario. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse introdotto, rispetto alla decisione del magistrato di sorveglianza, un nuovo argomento ritenendo il suo omicidio plurimo ostativo ai sensi dell'art. 4-bis in quanto commesso in contesto camorristico e per fini della cosca. Inoltre deduceva che l'estensione dell'"ostatività" ai reati comuni prevista dal decreto Nordio (n.162/2022) non poteva applicarsi retroattivamente al reato commesso nel 2004, richiamando l'art.3 del decreto e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.32/2020). Il ricorrente chiedeva annullamento dell'ordinanza per mancata applicazione corretta delle norme o per argomentazione insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo non manifestamente illogico il diniego del permesso premio, basandosi sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione e approfondimento del percorso rieducativo del detenuto. La Corte ha osservato che la decisione si fonda sui presupposti richiesti dall'art.30-ter (esame del quadro istruttorio e valutazione della pericolosità) e sul principio che il giudice di sorveglianza esercita una discrezionalità vincolata alla completezza e logicità della motivazione; inoltre ha sottolineato che l'eventuale applicazione dei commi 1-bis e 1-bis.1 dell'art.4-bis non era l'unica ratio del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n.354), art. 30-ter

    Il permesso premio richiede, oltre alla regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale; la valutazione è discrezionale ma deve essere motivata sulla base del compendio istruttorio (osservazione scientifica, pareri, informazioni di polizia) e può richiedere ulteriori approfondimenti prima della concessione.

  • Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n.354), art. 4-bis (commi 1-bis e 1-bis.1 richiamati)

    Le disposizioni su reati commessi in contesto mafioso (ostatività) comportano acquisizioni istruttorie specifiche; la Corte ha rilevato che l'eventuale applicazione di tali commi non era l'unica base del diniego, ma che le caratteristiche camorristiche dei fatti e le successive vicende giudiziarie potevano giustificare approfondimenti sulla pericolosità.

  • Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n.354), art. 71-ter

    Richiamato dal ricorrente come presunta norma violata; la Corte non ha ritenuto provata una illegittima applicazione di questa disposizione e si è concentrata sulla corretta applicazione dei criteri per il permesso premio.

  • Decreto-legge n.162 del 2022 ("Decreto Nordio"), art.3 (disposizioni transitorie)

    Il ricorrente sosteneva che l'estensione dell'ostatività ai reati comuni non potesse applicarsi retroattivamente ai fatti del 2004. La Corte ha però ritenuto che il provvedimento impugnato non fondasse la decisione sull'applicazione retroattiva della modifica normativa e ha respinto il ricorso per motivi connessi alla valutazione della pericolosità e alla necessità di ulteriori accertamenti.

  • Regolamento di esecuzione, art. 65

    Stabilisce gli elementi istruttori che devono accompagnare la domanda di permesso premio (osservazione scientifica, parere del direttore, informazioni di polizia) e che il magistrato può acquisire ulteriori informazioni; la Corte ha richiamato l'importanza di basare la decisione su tale compendio istruttorio.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente nel caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato Lo Russo al pagamento delle spese ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • La concessione del permesso premio è soggetta a discrezionalità del magistrato di sorveglianza, ma la decisione deve essere motivata in modo completo, logico e non contraddittorio sulla base del dossier istruttorio (osservazione, pareri, informazioni di polizia).
  • La valutazione negativa può fondarsi sulla persistenza di elevata pericolosità sociale e su dubbi degli operatori del trattamento: in tali casi il giudice può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere il beneficio.
  • Anche quando in sentenze di primo grado non sia stata enunciata espressamente l'aggravante mafiosa, elementi fattuali e successive condanne per associazione mafiosa possono essere considerati nella contestualizzazione del reato per valutare la sussistenza di caratteristiche "mafiose" ai fini della misura.
  • Le modifiche normative in peius (più sfavorevoli) richiedono attenzione ai profili di applicazione temporale; tuttavia, se il provvedimento impugnato non si basa sull'applicazione retroattiva della norma nuova, il ricorso per tale motivo può risultare inammissibile o infondato.
  • Il rigetto del ricorso in cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto l'azione in cassazione va valutata anche alla luce del rischio di soccombenza.

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