Cassazione Civile, Ordinanza n. 15974/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle censure né è stata pronunciata statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione. È stato inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il giudizio di legittimità riguardava il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, ma dal testo disponibile non emerge la natura sostanziale della controversia decisa nel merito dai giudici di merito. In sede di Cassazione, tuttavia, la parte ricorrente, quale mandataria capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la controricorrente ha aderito e accettato la rinuncia. La Corte ha quindi preso atto dell'intervenuta rinuncia e della relativa accettazione.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia depositata dalla ricorrente ha comportato l'estinzione del giudizio di legittimità una volta accettata dalla controparte.
art. 391, 4° co., cod. proc. civ.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte ha ritenuto di non dover provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso estingue il processo quando sia ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce ogni decisione sul merito delle censure originariamente dedotte.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte può non adottare statuizioni sulle spese se ricorrono i presupposti processuali indicati dalla legge.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sorge quando la Corte esclude il relativo presupposto processuale.
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