Sentenza del 02/04/2015 n. 6711 - Corte di Cassazione
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Esenzioni - Immobili destinati ad attività sanitaria ed assistenziale non orientata alla realizzazione di profitti - Inclusione - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Accertamento del giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione che aveva riconosciuto alla Fondazione l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 per un immobile destinato a servizi sanitari e assistenziali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il ricorrente ha sostenuto che la mera convenzione pubblica, la fissazione amministrativa delle rette e l'eventuale assenza di finalità lucrativa non dimostrassero, da sole, che l'attività fosse non commerciale o non orientata al profitto. Secondo il Comune, il giudice avrebbe dovuto verificare concretamente le modalità di gestione dell'attività e l'effettiva sussistenza dei requisiti dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. La Corte ha stabilito che l'esistenza di una convenzione pubblica è un elemento neutro e non comporta automaticamente l'esenzione ICI. Il contribuente deve provare concretamente che l'attività sanitaria o assistenziale, pur rientrando tra quelle astrattamente agevolabili, non sia svolta secondo modalità esclusivamente commerciali e sia caratterizzata da finalità solidaristiche. Il giudice di rinvio dovrà quindi valutare in concreto prezzi, modalità operative, concorrenza, destinazione e reimpiego dei proventi, nonché il rapporto dell'attività con i bisogni sociali e con il servizio pubblico.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Sono esenti dall'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo all'ente non commerciale, e di un requisito oggettivo, relativo alla destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate. Per le annualità anteriori alle modifiche del 2005-2006, l'attività doveva essere concretamente non produttiva di lucro e reddito.
Art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge n. 248/2005, come sostituito dall'art. 39, comma 1, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248/2006
Attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
La disciplina successiva ha ampliato l'ambito dell'esenzione, ma non l'ha resa automatica: occorre comunque dimostrare che l'attività sia svolta, in concreto, con modalità non esclusivamente commerciali e con finalità solidaristiche.
Art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, richiamato dall'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992
Individua la categoria degli enti non commerciali rilevante ai fini del requisito soggettivo dell'esenzione.
Art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR
La disposizione sui contributi pubblici destinati ad attività sociali convenzionate non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esenzione ICI dell'immobile, perché rileva la concreta modalità di svolgimento dell'attività immobiliare e non il solo regime fiscale dei contributi.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale collegata alla destinazione sanitaria o assistenziale di un immobile, non basta dimostrare la natura dell'attività o l'esistenza di una convenzione con un ente pubblico: il contribuente deve provare concretamente tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
- Una convenzione con il Servizio sanitario nazionale o con una Regione è un elemento neutro: può essere compatibile sia con un'attività solidaristica sia con un'attività svolta secondo logiche commerciali.
- La natura commerciale deve essere valutata oggettivamente attraverso le modalità effettive di gestione, tra cui prezzi applicati, accessibilità dei servizi, presenza di concorrenza, struttura dei costi, destinazione e reimpiego degli eventuali proventi.
- L'assenza di uno scopo lucrativo formale o il fatto che l'ente sia una fondazione non escludono automaticamente la natura commerciale dell'attività.
- Il giudice deve svolgere un accertamento concreto e non può fondare l'esenzione su argomentazioni astratte, presunzioni generiche o sul solo collegamento dell'attività al servizio pubblico.
- Per le diverse annualità occorre verificare la disciplina vigente nel periodo d'imposta, poiché le modifiche normative del 2005 e del 2006 sono state qualificate come innovative e non meramente interpretative.
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