Cassazione Civile, Sentenza n. 32972/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un sollecito di pagamento derivante da cartella esattoriale: la ricorrente ha contestato di non aver mai ricevuto la cartella prodromica e ha dedotto la nullità della pretesa per carenza di motivazione e, successivamente, la nullità della notifica della cartella a causa dell'omessa affissione, alla porta della sua abitazione, in busta chiusa e sigillata, dell'avviso di deposito della cartella presso la casa comunale. La contestazione è stata articolata nel corso del giudizio di primo grado anche in replica dopo la produzione del "referto di notifica" da parte del concessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'eccezione sulla mancata notifica della cartella non fosse un "motivo nuovo" tardivo, ma una specificazione/rafforzamento del motivo già prospettato nel ricorso introduttivo (la mancata conoscenza della cartella e degli atti presupposti). Perciò la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata in relazione a tale motivo e il giudizio è stato rimesso alla CTR della Sardegna in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese di giudizio. Gli altri motivi sono stati in massima parte rigettati, assorbiti o dichiarati inammissibili (diverse censure processuali ed ordinarie respinte). La Corte ha inoltre precisato principi processuali sull'onere di rilevare d'ufficio questioni di ammissibilità e sul limite del giudicato implicito.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il termine per l'integrazione dei motivi (60 giorni) e la distinzione tra motivi introduttivi e "motivi aggiunti"; la Corte ha ritenuto che la precisazione della difesa iniziale non costituisse motivo aggiunto soggetto a quel termine
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la ricorrente deduceva violazione ma la Corte ha ritenuto la questione di tempestività/ammissibilità procedurale rilevabile d'ufficio e non preclusa dal primo grado
art. 140 cod. proc. civ.
Norma sulla forma della notifica mediante affissione (avviso di deposito); la decisione prendeva in considerazione la ritualità della notifica ai sensi di questa disciplina
art. 26, comma 5, d.p.r. n. 602/1973
"il concessionario debba conservare per cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione"
Prevede l'obbligo di conservazione ed esibizione dei documenti di notifica; la ricorrente lamentava la violazione di tale obbligo ma la Corte, valutando l'ammissibilità, ha ritenuto la questione non decisiva nella parte in cui la CTR aveva escluso l'ingresso della doglianza
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamata in ordine alla tutela nella fase processuale tributaria; la ricorrente invocava conseguenze della presunta notificazione irregolare ma la censura è risultata generica e inammissibile
artt. 115 e 116 c.p.c.
Principi sul contraddittorio, sulla non contestazione e valutazione delle prove; la Corte ha richiamato che questioni di ammissibilità processuale sono rilevabili d'ufficio e che l'assenza di contestazione in primo grado non impedisce la valutazione di un tema di ordine pubblico processuale
art. 2909 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente in tema di intangibilità del giudicato implicito; la Corte ha escluso che si fosse formato giudicato implicito sulla questione di tempestività della doglianza procedurale
Sentenza Corte Costituzionale n. 258/2012
Richiamata nella discussione sui termini per l'integrazione dei motivi; la CTR aveva ritenuto che la decisione della Consulta non legittimasse l'integrazione tardiva, ma la Cassazione ha escluso che nel caso concreto la ricorrente avesse introdotto un motivo nuovo
Massime di principio
- La precisazione o meglio circostanziamento in corso di causa di una deduzione inizialmente formulata non equivale automaticamente a un "motivo nuovo" soggetto ai termini di integrazione: va valutato se la causa petendi e i fatti dedotti restano sostanzialmente gli stessi
- Le questioni di ammissibilità processuale rilevanti per l'ordine pubblico del processo (es. tardività di motivi) sono rilevabili d'ufficio e possono essere decise anche se non contestate dalle parti
- Se il giudice di primo grado non si pronuncia esplicitamente su questione processuale rilevabile d'ufficio, non si forma giudicato implicito su tale questione e il giudice d'appello può esaminarla
- Il concessionario della riscossione ha l'onere di documentare l'avvenuta notifica; i documenti prodotti (referto di notifica, matrici, estratti di ruolo) fanno fede fino a querela di falso, ma la loro valutazione compete al giudice e può essere rimessa in discussione se emergono elementi contrari
- In presenza di contestazioni sulla regolarità della notifica, è possibile ottenere la cassazione e il rinvio per un nuovo esame se il giudice di merito ha errato nel qualificare come "nuovi" motivi che invece sono specificazioni di difese iniziali
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