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Sentenza

Sentenza del 19/01/2016 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE - DECORSO DEI TERMINI - Effetti - Divieto di proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - Sussiste - Improponibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2007, contestando l'applicazione retroattiva di una rendita catastale rettificata successivamente. L'immobile era stato inizialmente classificato e notificato con una determinata rendita; la rettifica della rendita è stata notificata solo successivamente. La contribuente ha inoltre chiesto il rimborso di euro 1.832,59 versati in eccedenza per gli anni 2002, 2003 e 2004, nonché, in subordine, la compensazione con quanto richiesto dal Comune. Ha contestato anche la tardività della costituzione del Comune e l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la costituzione tardiva del Comune non comportava una decadenza generale dalla possibilità di difendersi, ma impediva la proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Poiché il Comune si era costituito tardivamente, l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso era improponibile e non avrebbe dovuto essere accolta. Nel merito, la nuova rendita catastale non poteva produrre effetti retroattivi: l'ICI per il 2007 era stata correttamente versata sulla base della rendita notificata nel 2005, mentre la rendita rettificata produceva effetti solo dalla sua notificazione. L'avviso di accertamento è stato annullato e il Comune è stato condannato a rimborsare euro 1.832,59, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 600 per il primo grado e in euro 700 per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342

    A decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della partita.

    Gli atti di attribuzione o modifica della rendita catastale producono effetti fiscali, in linea generale, solo dalla notificazione al contribuente. La rendita rettificata non può quindi essere utilizzata retroattivamente per ricalcolare l'ICI relativa a periodi anteriori alla notificazione.

  • Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte resistente deve costituirsi entro il termine previsto dalla norma. La costituzione tardiva comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi, ma non impedisce di contestare i fatti, sostenere l'inapplicabilità delle norme invocate o produrre documenti nei limiti consentiti.

  • Artt. 24 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Anche in caso di costituzione tardiva, la parte resistente conserva, nei limiti processuali applicabili, la possibilità di negare i fatti costitutivi della pretesa, contestare le argomentazioni giuridiche avversarie e produrre documenti.

  • Principio sulla prescrizione del diritto al rimborso

    La prescrizione non è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata. Se l'eccezione è formulata tardivamente, essa non può essere esaminata.

  • Cassazione civile, sentenza 30 giugno 2010, n. 15534

    Il principio secondo cui il Comune può determinare presuntivamente la base imponibile riguarda immobili privi di rendita catastale e non dichiarati dal contribuente. Non è applicabile quando l'immobile disponeva già di una rendita catastale notificata, successivamente modificata.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva della parte resistente non rende automaticamente inutilizzabili tutte le sue difese: determina principalmente la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi.
  • Le eccezioni soggette a decadenza, come la prescrizione, devono essere sollevate tempestivamente secondo i termini processuali; il giudice non può rilevarle autonomamente se la parte non le ha validamente proposte.
  • Una variazione della rendita catastale, in assenza di una diversa specifica disciplina, produce effetti fiscali dalla notificazione e non può essere utilizzata per ricalcolare retroattivamente imposte relative a periodi precedenti.
  • Il principio applicabile agli immobili privi di rendita catastale non può essere esteso automaticamente agli immobili già censiti e dotati di una rendita notificata al contribuente.
  • Quando l'amministrazione riconosce, anche mediante conteggi comunicati al contribuente, l'esistenza e l'importo di un credito, non può successivamente qualificarli semplicemente come mere ipotesi interne se tali conteggi sono stati portati formalmente a conoscenza dell'interessato.
  • In casi analoghi è opportuno verificare la data di notificazione della rendita o della sua rettifica, i termini di costituzione della controparte e il momento in cui sono state formulate eventuali eccezioni di prescrizione o decadenza.

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