Sentenza del 04/02/2016 n. 184 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sottoscrizione avviso di accertamento - art. 42, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl vizio relativo alla sottoscrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere specificamente eccepito dal contribuente nel primo atto introduttivo del giudizio. In mancanza di tale tempestiva contestazione, la censura non può essere esaminata. Qualora invece sia eccepita tempestivamente, una delega priva degli elementi essenziali richiesti può comportare l’invalidità dell’avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contesta il vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’atto sia stato firmato da un soggetto diverso dal capo dell’ufficio senza una delega valida. La delega deve indicare le ragioni che ne hanno reso necessaria l’adozione, il periodo di validità e il nominativo del funzionario delegato; non è sufficiente il riferimento generico alla funzione ricoperta, come "capo area" o "capo team".
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La delega deve essere specifica e individuare le ragioni della delega, la sua durata e il funzionario incaricato; non è sufficiente l’indicazione di una generica posizione organizzativa.
Massime di principio
- Le contestazioni relative alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento sono soggette a preclusione: devono essere formulate nel primo atto introduttivo e non possono essere sollevate d’ufficio dal giudice.
- Una delega di firma deve essere verificabile e sufficientemente determinata, indicando almeno motivazione, durata e nominativo del delegato.
- Il semplice richiamo a un ruolo organizzativo o a una funzione generica non dimostra, da solo, l’esistenza di una valida delega di sottoscrizione.
- Quando si riceve un avviso di accertamento, è opportuno verificare immediatamente la sottoscrizione e la delega, sollevando tempestivamente ogni eventuale vizio nel ricorso.
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