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Sentenza

Sentenza del 12/02/2015 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO IMPOSTA SUL REDDITO - Doppia imposizione - Presupposto del credito d'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente sosteneva di avere diritto al rimborso della metà del credito d’imposta previsto dall’art. 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, anche se aveva beneficiato del regime comunitario "madre-figlia" previsto dalla Direttiva CE n. 435/1990, con esenzione dalla ritenuta italiana e dall’imposizione francese sui dividendi. Contestava inoltre la legittimazione processuale del COP e sosteneva che la Convenzione e la Direttiva fossero cumulabili o alternativamente applicabili. Il resistente eccepiva invece che il credito d’imposta presuppone l’effettiva doppia imposizione e che i benefici convenzionali e comunitari non possono essere cumulati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione del COP, ritenendo competente l’ufficio destinatario dell’istanza presentata da un soggetto non residente. Nel merito, ha confermato il diniego del rimborso: il credito d’imposta convenzionale serve a correggere una doppia imposizione effettivamente verificatasi, consistente nella tassazione del dividendo nello Stato della fonte e nello Stato di destinazione. Poiché la società aveva optato per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dalla Direttiva madre-figlia e aveva beneficiato dell’esenzione dei dividendi in Francia, il reddito era stato tassato una sola volta, in Italia, a livello degli utili della partecipata. Non era quindi configurabile alcun credito d’imposta. L’appello è stato rigettato e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, paragrafo 4, lettere a) e b)

    Il credito d’imposta convenzionale spetta in relazione ai dividendi transfrontalieri secondo le condizioni previste per la tipologia di percipiente e di partecipazione.

    La disposizione non può essere letta isolatamente come sufficiente a riconoscere il credito sulla base della sola soggettività passiva del percettore in Francia. Il presupposto sostanziale resta l’esistenza di una doppia imposizione effettiva.

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 24, paragrafo 2, lettera a)

    Gli utili e gli altri redditi provenienti dall’Italia e ivi imponibili sono parimenti imponibili in Francia quando ricevuti da un residente francese.

    La norma conferma il modello convenzionale basato sulla possibile imposizione sia nello Stato della fonte sia nello Stato di destinazione, con successivo riconoscimento di un credito per evitare la duplicazione.

  • Direttiva CE n. 435/1990, art. 4

    Lo Stato della società madre può esentare gli utili ricevuti dalla società figlia oppure assoggettarli a imposizione riconoscendo un credito per l’imposta pagata dalla figlia.

    Il regime madre-figlia consente di evitare la doppia imposizione economica nello Stato di destinazione mediante l’esenzione dei dividendi oppure mediante un sistema di imputazione dell’imposta.

  • Direttiva CE n. 435/1990, art. 5, comma 1

    Gli utili distribuiti da una società figlia alla società madre sono esenti da ritenuta alla fonte.

    L’esenzione dalla ritenuta nello Stato della fonte costituisce uno dei benefici del regime madre-figlia e, combinata con l’esenzione nello Stato di destinazione, impedisce il verificarsi della doppia imposizione.

  • Direttiva CE n. 435/1990, art. 7, paragrafo 2

    La direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi.

    La norma consente agli Stati di mantenere strumenti convenzionali o nazionali di prevenzione o attenuazione della doppia imposizione, ma non autorizza il cumulo di benefici che produca una doppia non imposizione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis

    La disposizione nazionale attua il regime di esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti a società madri residenti in altro Stato membro, quando ricorrono le condizioni del regime madre-figlia.

  • Trattato UE, artt. 43 e 56

    Le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali impongono di evitare regimi fiscali discriminatori o distorsivi, ma non comportano il diritto a ottenere vantaggi fiscali cumulativi tali da determinare una doppia non imposizione.

  • Cassazione, sentenza n. 4164/2013

    Il diritto al credito d’imposta sorge dalla contemporanea esistenza di due prelievi, ancorché dilazionati nel tempo.

    Il credito d’imposta è un rimedio alla duplicazione effettiva dell’imposizione e non può essere riconosciuto quando uno dei due prelievi è stato eliminato mediante un regime di esenzione.

Massime di principio

  • Il credito d’imposta previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni richiede, come presupposto sostanziale, che lo stesso reddito sia stato effettivamente assoggettato a due prelievi fiscali, anche in momenti diversi.
  • I benefici del regime comunitario madre-figlia e quelli della convenzione contro le doppie imposizioni non possono essere cumulati quando il cumulo produce una doppia non imposizione o un vantaggio fiscale eccedente la finalità di neutralizzare la duplicazione.
  • Se la società madre beneficia contemporaneamente dell’esenzione dalla ritenuta nello Stato della fonte e dell’esenzione dei dividendi nello Stato di destinazione, il dividendo è tassato una sola volta e non matura un ulteriore credito d’imposta convenzionale.
  • La mera qualità di soggetto passivo d’imposta nello Stato di residenza non è necessariamente sufficiente: occorre verificare il concreto trattamento fiscale del dividendo e l’effettivo pagamento o assoggettamento a imposta.
  • Per valutare una richiesta di credito d’imposta transfrontaliero bisogna ricostruire il percorso completo del reddito: tassazione degli utili presso la partecipata, eventuale ritenuta alla fonte, inclusione o esenzione del dividendo nello Stato della società madre ed eventuali crediti o esenzioni già fruiti.
  • L’ufficio al quale il soggetto non residente ha presentato l’istanza può essere ritenuto legittimato a stare in giudizio, soprattutto quando il contribuente ha scelto di rivolgersi proprio a tale ufficio e non indica un diverso criterio territoriale applicabile.

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