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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2904 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il diniego della definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dall'art. 12 della legge n. 289/2002. Sosteneva, tra l'altro, che il diniego fosse insufficientemente motivato, tardivo, che lo sgravio disposto dall'Amministrazione avesse fatto cessare la materia del contendere e che l'omesso pagamento della seconda rata non potesse determinare l'inefficacia del condono senza un previo avviso o una possibilità di regolarizzazione. Invocava inoltre l'errore scusabile derivante dalle proroghe dei termini di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289/2002 si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto; pertanto, anche il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima rende inefficace la definizione agevolata. Il diniego non costituiva una nuova notifica della cartella né era soggetto al termine di decadenza invocato dal contribuente. Lo sgravio provvisorio non aveva fatto cessare l'interesse alla decisione, poiché l'Amministrazione non aveva prestato acquiescenza. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, in assenza di difese dell'Agenzia in Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 12

    L'efficacia della sanatoria è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto.

    La definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista da questa disposizione è un condono clemenziale: poiché l'importo da versare è predeterminato, la sanatoria si perfeziona soltanto con il pagamento completo e tempestivo di tutte le rate. Il mancato o tardivo pagamento anche di una rata successiva alla prima comporta l'inefficacia del condono.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Il principio secondo cui l'omesso versamento delle rate successive alla prima comporta l'iscrizione a ruolo e non l'inefficacia della definizione non è applicabile all'art. 12.

    Le diverse forme di condono previste da tali disposizioni hanno natura e disciplina differenti; non è possibile estendere automaticamente all'art. 12 le conseguenze previste per altre definizioni agevolate.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione alla pretesa tardività del diniego, ma la Corte ha escluso che il diniego costituisse una nuova attività impositiva soggetta ai termini decadenziali previsti per l'accertamento.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25, comma 1, lett. b)

    La norma è stata richiamata dal contribuente per sostenere la decadenza dell'Amministrazione, ma la Corte ha ritenuto che il diniego riguardasse la riscossione di crediti già definitivamente accertati e non una nuova notifica della cartella.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, commi 2 e 5, Statuto dei diritti del contribuente

    La Corte non ha riconosciuto l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di inviare un preavviso o consentire la regolarizzazione dell'omesso pagamento della rata, né ha ritenuto dimostrato un errore scusabile idoneo a conservare l'efficacia del condono.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati secondo il corretto vizio processuale o sostanziale. La censura di omessa pronuncia deve essere proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.; se proposta sotto altre disposizioni, può essere dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede un importo predeterminato e il pagamento rateale, occorre verificare attentamente la disciplina specifica: il pagamento della prima rata non garantisce necessariamente la validità del condono.
  • Se la norma subordina espressamente la sanatoria all'integrale e tempestivo pagamento, il mancato o tardivo versamento di una rata successiva può rendere inefficace l'intera definizione, anche senza un previo sollecito dell'Amministrazione.
  • Il diniego di una definizione agevolata relativa a debiti già accertati non equivale, di regola, a una nuova notifica della cartella o a un nuovo atto impositivo; pertanto, non si applicano automaticamente i termini decadenziali dell'accertamento o della riscossione.
  • Un provvedimento di sgravio adottato in via provvisoria o in esecuzione di una pronuncia non definitiva non implica acquiescenza dell'Amministrazione e non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere.
  • La contestazione della motivazione dell'atto può essere respinta quando le ragioni del diniego risultano comunque conoscibili dal contribuente attraverso l'atto stesso, le cartelle e la documentazione del procedimento.
  • Le censure di omessa pronuncia devono essere inquadrate correttamente come errori processuali; una qualificazione errata del motivo può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

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