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Circolare

Circolare numero 75 del 12-4-2007

Chiarimenti sulla decorrenza della decadenza ex art. 8 co. 5 L. 160/88, in base ai criteri enunciati nell’ordinanza n. 190/96 della Corte Costituzionale e delle sentenze n.11679/05 e 4004/07 della Corte di Cassazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce da quando decorre la decadenza dal diritto all’integrazione salariale quando il lavoratore svolge attività autonoma o subordinata senza darne preventiva comunicazione all’INPS. Richiama la normativa di riferimento e i precedenti della Corte Costituzionale e della Cassazione, precisando che la decadenza opera sull’intero periodo di CIGS interessato, e non solo sulle giornate lavorate. Viene inoltre indicato che le strutture competenti devono procedere al recupero delle somme indebitamente percepite entro i limiti della prescrizione decennale, salvo giudicati contrari.

Chiarimenti sulla decadenza dal trattamento di integrazione salariale per mancata comunicazione preventiva di attività lavorativa ex art. 8, comma 5, L. 160/88

Decadenza dall’integrazione salariale per mancata comunicazione di attività lavorativa

La circolare fornisce chiarimenti sul termine iniziale e sull’estensione della decadenza dal trattamento di integrazione salariale previsto dall’art. 8, comma 5, della L. 160/88, nel caso in cui il lavoratore svolga attività autonoma o subordinata senza preventiva comunicazione all’INPS. Il documento si colloca nel solco di precedenti istruzioni amministrative e di un consolidato orientamento giurisprudenziale che l’Istituto dichiara di recepire.

Quadro normativo

L’art. 8, comma 4, della L. 160/88 stabilisce che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il comma 5 prevede inoltre che il lavoratore decada dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non comunica preventivamente alla sede provinciale dell’INPS lo svolgimento di tale attività.

Precedenti istruzioni e principi giurisprudenziali

La circolare richiama le precedenti circolari n. 171 del 4 agosto 1988, punto 5, e n. 179 del 12 dicembre 2002. Richiama inoltre l’ordinanza n. 190/96 della Corte Costituzionale e la sentenza n. 4004/07 della Corte di Cassazione, che hanno affrontato l’ambito operativo della norma e, in particolare, il momento da cui decorre la decadenza.

La Corte Costituzionale ha evidenziato che la finalità della disposizione è garantire che le risorse per l’integrazione salariale siano destinate effettivamente ai disoccupati e ha escluso che la sanzione possa essere graduata secondo un criterio di proporzione. Ne consegue che la decadenza non si limita alle sole giornate di lavoro effettuate né all’importo corrispondente al reddito percepito.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11679/2005, ha affermato che una decadenza limitata al solo periodo di concomitanza con l’attività lavorativa porterebbe a un’irragionevole equiparazione tra lavoratore che ha rispettato l’obbligo di comunicazione e lavoratore che lo ha violato.

Estensione della decadenza all’intero periodo di CIGS

La sentenza Cass. n. 4004/07 sviluppa ulteriormente tali principi e affronta il caso di un lavoratore che aveva percepito la CIGS per più periodi consecutivi concessi con diversi decreti. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di omessa comunicazione preventiva, il lavoratore decade dall’intero periodo di CIGS, anche quando esso derivi da più provvedimenti di concessione.

La decisione si fonda sul principio di unicità del trattamento straordinario, qualificato come prestazione assistenziale unitaria. La domanda iniziale del datore di lavoro mira all’emanazione del provvedimento amministrativo; le richieste successive si collocano invece in un rapporto già costituito, nel quale il datore di lavoro è titolare di posizioni di diritto soggettivo. La circolare richiama, a supporto, ulteriori pronunce che confermano la rilevanza di tale principio anche nelle ipotesi di proroga e nelle situazioni di crisi aziendale.

Recupero delle somme indebitamente erogate

Infine, la circolare dispone che le Direzioni di produzione procedano al recupero delle somme indebitamente percepite dai beneficiari di integrazione salariale, nei limiti della prescrizione decennale. È precisato che tale attività di recupero non opera nei casi in cui sentenze passate in giudicato abbiano già accertato il debito in misura inferiore.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

L’art. 8, comma 4, della L. 160/88 prevede che il lavoratore che svolga attività autonoma o subordinata durante il periodo di integrazione salariale non abbia diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il comma 5 stabilisce inoltre la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora il lavoratore non abbia effettuato la preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’INPS circa lo svolgimento della predetta attività.

Orientamenti giurisprudenziali richiamati

La circolare richiama le istruzioni già fornite con le circolari n. 171 del 4 agosto 1988 e n. 179 del 12 dicembre 2002, nonché i principi affermati dall’ordinanza n. 190/96 della Corte Costituzionale e dalla sentenza n. 4004/07 della Corte di Cassazione. Tali decisioni confermano l’impostazione dell’Istituto e chiariscono il termine iniziale da cui decorre la decadenza.

Ambito della decadenza

La Corte Costituzionale ha affermato che la norma mira a garantire che le risorse per l’integrazione salariale siano effettivamente destinate ai disoccupati e che la sanzione non è suscettibile di graduazione proporzionale. Per questo motivo, la decadenza non può essere limitata alle sole giornate di lavoro svolte o all’importo equivalente al reddito percepito. La Cassazione ha ribadito che una decadenza circoscritta alle sole giornate lavorate equivarrebbe in modo irragionevole il lavoratore adempiente a quello inadempiente.

Effetti della mancata comunicazione sulla CIGS

Secondo la sentenza Cass. n. 4004/07, il lavoratore che omette la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 5, L. 160/88 decade dall’intero periodo di CIGS, anche se il trattamento deriva da più provvedimenti di concessione successivi. La Corte fonda tale conclusione sul principio di unicità del trattamento straordinario, considerato prestazione assistenziale unitaria, la cui efficacia temporale può essere prorogata ma resta ininterrotta per l’intero periodo di beneficio.

Recupero delle somme indebitamente percepite

Le Direzioni di produzione devono procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte ai beneficiari di integrazione salariale nei limiti della prescrizione decennale. È fatta salva l’ipotesi in cui sentenze passate in giudicato abbiano già accertato un debito di minore importo.

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