Circolare numero 77 del 17-4-2007
A) Salari medi e convenzionali ed altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2007 ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori: 1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità e tbc). 2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc). 3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc). Anno 2006. 4. Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (malattia, maternità e tbc). 5. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità). 6. Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM e imprenditrici agrcole professionali (maternità). B) Importi per l’anno 2007 da prendere a riferimento per le seguenti prestazion: 1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia). 2. Assegni di maternità ei Comuni (importo prestazione e limite reddituale). 3. Assegni di maternità dello Stato. 4. Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2007 i criteri e gli importi da utilizzare per il calcolo di malattia, maternità, tubercolosi e altre prestazioni collegate a diverse categorie di lavoratori. Vengono indicati i nuovi criteri per i soci di cooperative, gli operai agricoli, i compartecipanti e piccoli coloni, i lavoratori italiani all’estero, le lavoratrici domestiche e autonome, nonché i valori di riferimento per la Gestione separata, l’assegno di maternità dello Stato e il congedo parentale. La circolare richiama inoltre i minimali, i massimali e le decorrenze applicabili, specificando quando si usano i salari 2006 in via temporanea e quando si applicano invece gli importi 2007.
Salari medi, convenzionali e altri importi di riferimento per prestazioni 2007
Salari medi, convenzionali e altri importi di riferimento per l’anno 2007
La circolare aggiorna i criteri di calcolo e gli importi da assumere a riferimento per la liquidazione di prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, nonché di alcune ulteriori prestazioni collegate alla Gestione separata e al congedo parentale. Il documento distingue le diverse categorie di lavoratori e chiarisce, per ciascuna, quale base retributiva o quale importo fisso applicare nel 2007.
Ambito generale e regole per la tubercolosi
La circolare precisa che gli importi indicati valgono per eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell’anno 2007. Per la tubercolosi, i criteri esposti sono applicabili solo nei primi 180 giorni di assistenza ai soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le categorie che hanno diritto alla sola indennità di tubercolosi, la prestazione resta da erogare in misura fissa.
Soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, viene richiamato il superamento del precedente regime delle retribuzioni convenzionali. Dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utile per le prestazioni deve essere determinata secondo le regole generali applicabili alla generalità dei lavoratori, richiamando l’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997 e l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 convertito nella L. n. 389/1989.
Ai fini dell’indennizzo per eventi cadenti nel 2007, la circolare stabilisce che:
- gli eventi sono, in linea generale, quelli insorti dal 1° febbraio 2007;
- se l’evento inizia nel mese di gennaio 2007 ma il rapporto di lavoro è sorto nello stesso mese, l’indennizzo segue la retribuzione del medesimo mese;
- la retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge pari a 41,43 euro.
Operai agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato, la circolare ricorda che dal 1° gennaio 2006 la base di calcolo delle prestazioni temporanee è la retribuzione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, quindi quella stabilita dai contratti collettivi delle organizzazioni più rappresentative o da accordi/contratti individuali se più favorevoli. Viene così meno la possibilità di fare riferimento ai salari convenzionali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 146/1997 quando non superati dai contratti.
La circolare rinvia al messaggio n. 16217 del 6 giugno 2006 per le istruzioni applicative e ricorda che la retribuzione di riferimento non può scendere sotto il minimale di legge 2007, fissato in 36,86 euro giornalieri.
Compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni
Per i piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti continua ad applicarsi il salario medio provinciale, in base alla disciplina richiamata dalla legge finanziaria 2007 e alle disposizioni dell’art. 28 del DPR n. 488/1968 e dell’art. 7 della legge n. 233/1990. La circolare richiama anche il decreto direttoriale del 10 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere valide per il 2006 ai fini previdenziali.
Con riguardo alle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi:
- le retribuzioni medie sono utilizzabili solo per i lavoratori di questa categoria;
- per il settore agricolo continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia;
- gli importi validi per il 2007 saranno comunicati successivamente;
- nelle more, si usano in via temporanea i salari validi per il 2006, salvo conguaglio;
- le prestazioni eventualmente liquidate in via provvisoria per eventi riferiti al 2006 sulla base dei salari convenzionali 2005 devono essere riliquidate con i nuovi importi.
Lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 ha determinato le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti nel 2007. La circolare precisa che tali retribuzioni, indicate nella circolare n. 45 del 23 febbraio 2007, sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite all’anno 2007.
Lavoratrici domestiche e familiari
Per le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità con inizio nel 2007, la circolare indica retribuzioni convenzionali orarie differenziate:
- 6,06 euro per retribuzioni orarie effettive fino a 6,83 euro;
- 6,83 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 6,83 euro e fino a 8,34 euro;
- 8,34 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 8,34 euro;
- 4,41 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome: importi per maternità
Per le lavoratrici autonome, la circolare disciplina il calcolo dell’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre successivi, nonché dell’indennità per congedo parentale e per interruzione di gravidanza. Gli importi da usare sono distinti per categoria:
- coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali: 36,14 euro, corrispondenti al limite minimo giornaliero fissato per il 2006, con riferimento alle nascite avvenute nel 2007 anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2006;
- artigiane: 36,89 euro, corrispondenti al minimo giornaliero 2007 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, per eventi il cui periodo indennizzabile inizia nel 2007;
- commercianti: 32,33 euro, corrispondenti al minimo giornaliero 2007 per la qualifica di impiegato del commercio, per eventi il cui periodo indennizzabile inizia nel 2007.
Gestione separata: contributi e requisiti
Per gli iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, dal 1° gennaio 2007 l’aliquota pensionistica è pari al 23%; sommando lo 0,50% destinato alle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia per degenza ospedaliera, l’aliquota complessiva per il 2007 diventa 23,50%.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito si ottiene applicando tale aliquota al minimale di reddito 2007, fissato in 13.598 euro, con risultato pari a 266,29 euro. Per gli eventi insorti nel 2007, il limite di reddito per l’erogazione dell’indennità di degenza ospedaliera e, ora, anche dell’indennità di malattia, è pari a 59.834,60 euro, corrispondente al 70% del massimale 2006.
Indennità di malattia per collaboratori e assimilati
Per collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali, la misura della prestazione di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera agli iscritti alla Gestione separata. Per le malattie iniziate nel 2007, l’indennità si calcola sul valore di 238,87 euro, ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo 2007 pari a 87.187 euro.
L’importo giornaliero della prestazione è quindi:
- 9,55 euro, se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- 14,33 euro, se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
- 19,11 euro, se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.
Degenza ospedaliera nella Gestione separata
Per la degenza ospedaliera, la circolare richiama i criteri vigenti che prevedono percentuali diverse in base alla contribuzione nei 12 mesi precedenti il ricovero: 8%, 12% o 16%. Per gli eventi iniziati nel 2007, sull’importo giornaliero di 238,87 euro l’indennità corrisponde a:
- 19,11 euro con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- 28,66 euro con accrediti da 5 a 8 mesi;
- 38,22 euro con accrediti da 9 a 12 mesi.
Assegno di maternità dello Stato
Per le nascite avvenute nel 2007 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso del minore in famiglia nel 2007, l’assegno di maternità dello Stato è pari a 1.813,08 euro in misura intera. L’importo è determinato tenendo conto della variazione ISTAT del 2% applicabile al 2007.
Limite di reddito per il congedo parentale
Infine, la circolare indica il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2007, pari a 5.669,82 euro, in base al decreto del 20 novembre 2006 che stabilisce una variazione del 2,0% per la perequazione automatica. Tale valore rileva ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001.
Il genitore che nel 2007 richieda periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 32 ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo, cioè inferiore a 14.174,55 euro. La circolare si riserva di comunicare il valore definitivo qualora il dato provvisorio dovesse essere modificato.
Punti principali
Criteri generali per le prestazioni 2007
Per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi relative a periodi di paga compresi nell’anno 2007, la circolare indica gli importi giornalieri e le retribuzioni di riferimento per le diverse categorie interessate. Precisa che, per la tubercolosi, i criteri richiamati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto solo alla tubercolosi, la prestazione continua a essere erogata in misura fissa.
Soci di cooperative
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile e quella utile per le prestazioni non segue più il regime speciale delle retribuzioni convenzionali, ma va determinata secondo le regole generali applicabili alla generalità dei lavoratori. La liquidazione delle prestazioni per eventi indennizzabili che cadono nel 2007 avviene quindi sulla base dei nuovi criteri, con riferimento agli eventi insorti dal 1° febbraio 2007, salvo il caso di evento iniziato in gennaio 2007 ma da indennizzare con la retribuzione del medesimo mese se il rapporto di lavoro è sorto in gennaio. Il minimale giornaliero 2007 è pari a 41,43 euro.
Operai agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato, dal 1° gennaio 2006 la retribuzione da assumere a base per il calcolo delle prestazioni temporanee è quella prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, cioè la retribuzione fissata dai contratti collettivi più rappresentativi o da accordi/contratti individuali se più favorevoli. Viene meno il ricorso ai salari convenzionali previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 146/1997 quando non superati dai contratti. La retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale di legge 2007, pari a 36,86 euro giornalieri.
Compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni
Per piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti continua ad applicarsi, ai fini contributivi e quindi anche per le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi, il salario medio provinciale ai sensi delle norme richiamate dalla legge finanziaria 2007. Per il 2007 si utilizzano in via temporanea i salari validi per il 2006, in attesa della comunicazione dei salari applicabili per il 2007, con eventuale conguaglio. Le prestazioni eventualmente liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali 2005 per eventi riferiti al 2006 devono essere riliquidate con i nuovi importi.
Lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, le retribuzioni convenzionali determinate dal decreto ministeriale 19 gennaio 2007 e riportate nella circolare n. 45 del 23.2.2007 sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite al 2007.
Lavoratrici domestiche e familiari
Per il congedo di maternità delle lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, con inizio nel 2007, si applicano retribuzioni convenzionali orarie differenziate in base al livello della retribuzione effettiva: 6,06 euro fino a 6,83 euro; 6,83 euro oltre 6,83 euro e fino a 8,34 euro; 8,34 euro oltre 8,34 euro. Per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali l’importo è pari a 4,41 euro.
Lavoratrici autonome agricole, artigiane e commercianti
Per le lavoratrici autonome indicate dalla circolare, l’indennità per i due mesi precedenti e i tre successivi al parto, nonché quella per congedo parentale e per interruzione della gravidanza, è calcolata con importi differenti a seconda della categoria. Per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali si usa 36,14 euro; per le artigiane 36,89 euro; per le commercianti 32,33 euro. La circolare precisa che i valori richiamano i minimi giornalieri di riferimento per il 2006 o 2007 e si applicano in relazione all’inizio del periodo indennizzabile o, per le coltivatrici, alle nascite avvenute nel 2007 anche se il periodo è iniziato nel 2006.
Gestione separata: requisiti contributivi e indennità
Per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme obbligatorie, dal 1° gennaio 2007 l’aliquota pensionistica è al 23% e, sommando lo 0,50% destinato a maternità, assegno al nucleo familiare e malattia per degenza ospedaliera, l’aliquota complessiva è 23,50%. Il contributo mensile utile al requisito per le prestazioni si ottiene applicando tale aliquota al minimale di reddito 2007 pari a 13.598 euro, con risultato di 266,29 euro. Per gli eventi insorti nel 2007, il limite di reddito per degenza ospedaliera e, ora, anche per malattia, è 59.834,60 euro.
Collaboratori a progetto, co.co.co. e occasionali: indennità di malattia
L’indennità di malattia per collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali è pari al 50% dell’indennità per degenza ospedaliera spettante agli iscritti alla Gestione separata. Per le malattie iniziate nel 2007, l’importo di riferimento è 238,87 euro al giorno, dato dal massimale contributivo 2007 di 87.187 euro diviso 365; la prestazione giornaliera è pari a 9,55 euro con 3-4 mensilità accreditate, 14,33 euro con 5-8 mensilità, 19,11 euro con 9-12 mensilità.
Gestione separata: degenza ospedaliera
Per la degenza ospedaliera, l’indennità si calcola applicando percentuali diverse in base alla contribuzione accreditata nei dodici mesi precedenti il ricovero: 8%, 12% o 16%. Per gli eventi iniziati nel 2007, sulla base di 238,87 euro al giorno, l’importo è pari a 19,11 euro con 3-4 mesi di accrediti, 28,66 euro con 5-8 mesi e 38,22 euro con 9-12 mesi.
Assegno di maternità dello Stato
Per le nascite avvenute nel 2007, nonché per affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2007, l’assegno di maternità dello Stato è pari a 1.813,08 euro in misura intera. L’importo tiene conto della variazione ISTAT del 2% applicabile per il 2007.
Limite di reddito per il congedo parentale
Per il 2007, il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio è fissato in 5.669,82 euro; tale valore rileva ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi di cui all’art. 34, comma 3, del d.lgs. 151/2001. Il diritto all’indennità del 30% spetta se il reddito individuale del genitore è inferiore a due volte e mezzo tale importo, quindi inferiore a 14.174,55 euro. La circolare si riserva di comunicare il valore definitivo se diverso da quello provvisorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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