Circolare numero 06 del 20-04-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo del comma 188 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, che introduce un’esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi ENPALS per specifiche esibizioni musicali di carattere popolare e folcloristico. L’agevolazione riguarda solo determinate categorie di soggetti e opera soltanto se la retribuzione annua lorda per tali esibizioni non supera 5.000 euro. La circolare precisa i requisiti soggettivi e oggettivi, gli effetti dell’esenzione sugli obblighi di iscrizione, denuncia e certificazione di agibilità, le conseguenze del superamento del limite e gli adempimenti che restano comunque fermi, come quelli in materia di sicurezza, lavoro minorile, assicurazione contro gli infortuni e contribuzione assistenziale INPS.
Esenzione ENPALS per esibizioni musicali di giovani, studenti, pensionati e altri lavoratori già assicurati, entro 5.000 euro annui
Esenzione ENPALS per esibizioni musicali di soggetti agevolati entro 5.000 euro annui
La circolare esamina la disciplina introdotta dal comma 188 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede una esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi ENPALS per determinate esibizioni musicali. La misura è circoscritta a specifiche categorie di soggetti e opera solo entro un limite reddituale annuo di 5.000 euro.
Quadro normativo e finalità della disposizione
La norma esclude, al ricorrere dei presupposti previsti, gli adempimenti di cui agli artt. 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 per le esibizioni svolte in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche. La circolare sottolinea che l’innovazione incide sul settore dello spettacolo, introducendo un regime di favore per prestazioni rese in contesti delimitati e da soggetti espressamente individuati dal legislatore.
Soggetti interessati dal regime di esenzione
Il beneficio riguarda soltanto:
- giovani fino a diciotto anni;
- studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico nazionale;
- pensionati;
- lavoratori già tenuti al versamento di contributi in una gestione previdenziale obbligatoria diversa dal Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
La circolare precisa che, per questa ultima categoria, la condizione rilevante è che il soggetto sia già assoggettato, per i medesimi periodi assicurativi, a un diverso obbligo contributivo. La delimitazione soggettiva è tassativa e non può essere estesa ad altre categorie.
Verifica preventiva dei requisiti soggettivi
Prima della definizione degli impegni contrattuali e comunque prima dello svolgimento degli spettacoli, i datori di lavoro o committenti devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi mediante acquisizione di idonea documentazione. La circolare evidenzia in particolare la necessità di accertare la qualità di studente, proprio perché si tratta di una delle condizioni richieste per l’accesso al regime agevolato.
Ambito oggettivo: tipologia di spettacolo e natura della prestazione
Dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si applica alle prestazioni rese in spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche. La circolare osserva che il riferimento al solo divertimento non è idoneo, da solo, a caratterizzare in modo specifico la fattispecie, poiché la componente ludica è connaturata a ogni forma di spettacolo. L’elemento qualificante viene quindi individuato nel collegamento con tradizioni popolari e folcloristiche.
Limite economico e superamento della soglia
Condizione essenziale per fruire dell’esenzione è che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi 5.000 euro nel corso dell’anno solare. Se il limite viene superato, gli obblighi contributivi e informativi tornano ad applicarsi per la parte di reddito eccedente. In tale ipotesi, la circolare indica che:
- la denuncia contributiva deve essere presentata entro il giorno 25 del mese successivo al superamento del limite;
- il versamento dei contributi deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo.
Effetti dell’esenzione sugli adempimenti ENPALS
Quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi, i datori di lavoro o committenti non sono tenuti agli adempimenti previsti dagli artt. 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. In concreto, vengono meno:
- l’obbligo di iscrizione all’ENPALS;
- l’obbligo del certificato di agibilità;
- l’obbligo di denunciare all’ENPALS i lavoratori occupati e le relative variazioni;
- le disposizioni sul rilascio del certificato di agibilità.
La circolare aggiunge che, pur non essendo espressamente menzionato, anche il versamento della contribuzione previdenziale ENPALS deve ritenersi escluso come conseguenza diretta della disapplicazione di tali norme.
Immaticolazione del datore di lavoro e dei lavoratori
Se il datore di lavoro o committente non risulta immatricolato presso l’ENPALS, deve essere effettuata preventivamente l’iscrizione presso la sede competente per territorio o presso le locali agenzie SIAE, al fine di ottenere il PIN necessario per l’identificazione dell’impresa nelle procedure di denuncia online. Qualora uno o più lavoratori non risultino iscritti, la loro immatricolazione deve essere eseguita nell’ambito delle stesse operazioni di denuncia contributiva, tramite le funzionalità telematiche disponibili.
Obblighi comunque applicabili
L’esenzione è limitata agli adempimenti previsti dagli artt. 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Restano quindi fermi, ove previsti, tutti gli ulteriori obblighi di legge in materia di sicurezza sociale, in particolare:
- tutela del lavoro minorile;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e norme di sicurezza;
- contribuzione assistenziale all’INPS, inclusi gli oneri indicati come DS, SSN e analoghi contributi dovuti.
Sintesi operativa
Per beneficiare dell’esenzione, devono concorrere cumulativamente tre elementi: appartenenza del lavoratore a una delle categorie indicate dalla legge, svolgimento della prestazione in spettacoli musicali collegati a tradizioni popolari e folcloristiche, e rispetto del limite di 5.000 euro lordi annui. In mancanza anche di uno solo di tali presupposti, si applica la disciplina ordinaria del settore dello spettacolo.
Punti principali
Ambito normativo e finalità
Il comma 188 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche rese da soggetti individuati dalla norma, non siano richiesti gli adempimenti previsti dagli artt. 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, purché la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi 5.000 euro. La circolare illustra il campo di applicazione della disposizione sotto il profilo soggettivo e oggettivo e ne evidenzia i riflessi operativi.
Soggetti beneficiari dell’esenzione
L’esenzione si applica esclusivamente a: giovani fino a diciotto anni; studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico nazionale; pensionati; soggetti che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in una gestione pensionistica obbligatoria diversa dal Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Per questi ultimi, il legislatore intende chi è già obbligato, per periodi assicurativi coincidenti, a una diversa gestione previdenziale obbligatoria.
Verifica preventiva dei requisiti soggettivi
Prima della conclusione degli impegni contrattuali e comunque prima dello svolgimento degli spettacoli, i datori di lavoro o committenti devono accertare, mediante idonea documentazione, che i lavoratori rientrino effettivamente nelle categorie agevolate previste dalla legge. La circolare richiama con particolare attenzione la necessità di verificare la qualifica di studente.
Presupposti oggettivi: tipologia di spettacolo
La prestazione deve svolgersi nell’ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche. La circolare osserva che, poiché il carattere di divertimento è connaturato allo spettacolo, l’elemento realmente qualificante dello spettacolo musicale rilevante ai fini dell’esenzione è il riferimento alle celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche.
Limite economico di 5.000 euro annui
L’esenzione opera solo se il compenso lordo percepito per le esibizioni, nel corso dell’anno solare, non supera 5.000 euro. Se il limite viene oltrepassato durante l’anno, i datori di lavoro o committenti devono applicare gli ordinari adempimenti contributivi e informativi per la sola quota di reddito eccedente il limite. Le scadenze indicate sono il giorno 25 del mese successivo per la denuncia contributiva e il giorno 16 del mese successivo per il versamento dei contributi dovuti in relazione al superamento del limite.
Adempimenti esclusi e conseguenze della disapplicazione
In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Ne deriva il venir meno dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS, del possesso del certificato di agibilità, della denuncia dei lavoratori occupati e delle relative variazioni, nonché delle disposizioni sul rilascio del certificato di agibilità. La circolare osserva inoltre che, pur non essendo espressamente menzionato, anche il versamento della contribuzione previdenziale ENPALS risulta di fatto escluso per effetto della disapplicazione di tali norme.
Iscrizione al sistema ENPALS e procedure telematiche
Se il datore di lavoro o committente non è ancora immatricolato presso l’ENPALS, deve procedere preliminarmente all’iscrizione presso la sede territorialmente competente o presso le locali agenzie SIAE, ottenendo il PIN necessario per l’identificazione nell’ambito delle procedure di denuncia online. Se uno o più lavoratori non risultano iscritti, la loro immatricolazione va effettuata durante le operazioni di denuncia contributiva, tramite le funzionalità telematiche previste.
Obblighi che restano fermi
L’esenzione riguarda solo gli adempimenti di cui agli artt. 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Restano invece salvi, ove previsti, tutti gli altri obblighi di legge in materia di sicurezza sociale, tra cui: tutela del lavoro minorile; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sicurezza; versamento della contribuzione assistenziale all’INPS, inclusi gli oneri indicati come DS, SSN e altri eventuali contributi dovuti.
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