Circolare numero 76 del 16-4-2007
1. Premessa 2. Ambito di applicazione 3. Certificazione di malattia 4. Eventi esclusi 5. Requisito contributivo e reddituale 6. Controlli 7. Misura e durata della prestazione 8. Domanda 9. Contenzioso 10. Istruzioni procedurali 11. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, dal 1° gennaio 2007, l’indennità giornaliera di malattia per i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata, precisandone destinatari, esclusioni, requisiti contributivi e reddituali, misure, durata e modalità di certificazione. Sono inoltre illustrate le regole di controllo della malattia, la procedura di domanda, il contenzioso, le istruzioni operative per la liquidazione e le relative scritture contabili.
Indennità giornaliera di malattia per lavoratori a progetto e assimilati iscritti alla Gestione Separata
Indennità giornaliera di malattia per lavoratori a progetto e assimilati iscritti alla Gestione Separata
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006, che ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia per i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata. Il documento definisce i destinatari, i requisiti per l’accesso, le modalità di certificazione, la misura della prestazione e le procedure amministrative, fiscali e contabili necessarie per la liquidazione.
Ambito di applicazione
La tutela spetta ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata, purché non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La circolare estende l’ambito applicativo anche ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori occasionali, purché questi ultimi abbiano rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare oppure, se inferiore, con compenso superiore a 5.000 euro. La nuova tutela opera per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2007.
Certificazione della malattia
Per ottenere la prestazione, il lavoratore deve presentare o inviare all’INPS e al committente, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante, secondo le regole richiamate dall’art. 2 del D.L. n. 663/1979, convertito dalla legge n. 33/1980. Il mancato rispetto del termine comporta, in linea generale, la perdita dell’indennità per le giornate di ritardo, salvo la dimostrazione di un serio e apprezzabile motivo giustificativo. La circolare precisa inoltre che il certificato medico OPM-INPS verrà aggiornato con una specifica voce per i lavoratori a progetto e assimilati.
Eventi esclusi
Sono esclusi dalla copertura gli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. L’esclusione è circoscritta a tali fattispecie e non si estende agli eventi di durata superiore né alle ipotesi di continuazione o ricaduta rispetto a un precedente evento morboso: in questi casi l’indennità spetta per l’intera durata, inclusi i primi tre giorni. Anche per gli eventi inferiori a 4 giorni resta fermo l’obbligo di trasmissione del certificato e dell’attestato nei termini ordinari.
Requisiti contributivi e reddituali
Il diritto alla prestazione è subordinato al possesso di due requisiti: almeno 3 mesi di contribuzione accreditata nella Gestione Separata nei 12 mesi precedenti l’evento e un reddito individuale, nell’anno solare precedente l’inizio della malattia, non superiore al 70% del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. La circolare indica che, per il 2007, l’aliquota contributiva complessiva è pari al 23,50%, comprendendo lo 0,50% destinato alla tutela di maternità, assegno al nucleo familiare e malattia per degenza ospedaliera. Applicando tale aliquota al minimale di reddito 2007 pari a 13.598 euro, il contributo mensile utile risulta pari a 266,29 euro. Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito è indicato in 59.834,6 euro.
Controlli e reperibilità
Dal 1° gennaio 2007 ai beneficiari si applicano le fasce orarie di reperibilità e le regole di controllo dello stato di malattia. L’INPS può disporre visite domiciliari o ambulatoriali, d’ufficio oppure su richiesta del committente, per verificare l’effettiva incapacità lavorativa. Il lavoratore deve indicare sul certificato e sull’attestato l’esatto indirizzo di reperibilità, residenza o diversa dimora temporanea, e comunicare tempestivamente ogni variazione a INPS e committente. Le assenze ingiustificate alle visite sono sanzionate secondo i criteri previsti per i lavoratori subordinati. Per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni, le visite di controllo possono essere disposte solo su richiesta del committente.
Misura della prestazione e durata
L’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto per la degenza ospedaliera ai medesimi soggetti. Per le malattie iniziate nel 2007, la base di calcolo è data da 238,87 euro, ottenuta dividendo per 365 il massimale contributivo 2007 di 87.187 euro. L’importo giornaliero spetta nella misura di 9,55 euro con 3-4 mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti, 14,33 euro con 5-8 mensilità e 19,11 euro con 9-12 mensilità. La prestazione è riconosciuta per un numero massimo di giornate pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni. Il limite massimo annuale è di 61 giorni; per chi non può far valere più di 120 giorni di attività nei 12 mesi precedenti, il limite annuale è ridotto a 20 giorni. Sono indennizzate tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al limite previsto per evento o per anno solare.
Rapporto con la degenza ospedaliera e assenza di contribuzione figurativa
La nuova indennità è autonoma e aggiuntiva rispetto alla tutela per degenza ospedaliera già prevista per gli iscritti alla Gestione Separata. Per quest’ultima restano fermi i limiti e i criteri stabiliti dal D.M. 12 gennaio 2001. La circolare precisa inoltre che, poiché la norma istitutiva non richiama la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti, non viene riconosciuta contribuzione figurativa per i periodi indennizzati.
Domanda e documentazione necessaria
Il lavoratore deve presentare domanda utilizzando il modello MOD.MAL.2/GEST.SEP., da reperire sul sito INPS, indicando la durata dei rapporti di lavoro intercorsi nei 12 mesi precedenti l’insorgenza della malattia e l’ammontare degli emolumenti lordi percepiti nell’anno dell’evento e in quello precedente. Alla domanda va allegata copia del contratto o dei contratti di lavoro. Se gli archivi contributivi non consentono di determinare con certezza il diritto o la misura della prestazione, le sedi possono richiedere ulteriore documentazione fiscale e contributiva, come modelli 770, CUD e F24.
Ricorsi e contenzioso
I ricorsi relativi alla prestazione sono decisi in unica istanza dal Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’istruttoria è demandata alle Direzioni Regionali competenti tramite la procedura D.I.C.A., secondo le istruzioni della circolare n. 13 del 2 febbraio 2006.
Istruzioni procedurali e fiscali
In attesa della procedura specifica di gestione, le sedi devono utilizzare la procedura "Pagamenti Vari" della sezione "Procedure COBOL Prestazioni non pensionistiche" per la liquidazione delle indennità. Per identificare i certificati dei beneficiari è stato istituito il codice "8" nel campo "categoria a pagamento diretto". La gestione richiede l’uso di una collezione con prefisso "PARASUBMAL" seguito da due caratteri identificativi della struttura operativa; nella collezione sono previsti campi per l’indennità lorda, le ritenute fiscali e le detrazioni, nonché conti di imputazione specifici. Per i collaboratori coordinati e continuativi l’indennità è assimilata a reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste per tale categoria. In sede di acquisizione devono essere inseriti obbligatoriamente l’importo netto da pagare, il periodo indennizzato, la modalità di pagamento e i dati fiscali necessari. Se il periodo di malattia si estende su due anni, esso va suddiviso in due sottoperiodi, uno fino al 31 dicembre e uno dal 1° gennaio successivo, per consentire la corretta imputazione fiscale e contabile.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti PAR 30/105, per l’indennità di competenza degli anni precedenti, e PAR 30/175, per quella dell’anno in corso. La scrittura contabile prevede l’imputazione del debito verso i beneficiari, delle ritenute erariali e delle eventuali addizionali. Le somme non riscosse devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/031 con codice di bilancio 03041; le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono nel conto PAR 10/033; gli eventuali recuperi nel conto PAR 24/033; i crediti eventualmente inesigibili nel partitario del conto GPA 00/069 con codice di bilancio 01040, relativo alle prestazioni temporanee indebite PAR. La circolare richiama infine l’adeguamento della denominazione di alcuni conti già esistenti, oltre ai nuovi conti istituiti.
Punti principali
Ambito soggettivo e decorrenza
La prestazione spetta ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata, a condizione che non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La circolare ricomprende tra i destinatari anche i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori occasionali, intendendosi questi ultimi i soggetti con rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nell’anno solare oppure, se di durata inferiore, con compenso superiore a 5.000 euro. La tutela si applica agli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2007.
Certificazione della malattia e termini
Dal 1° gennaio 2007 i soggetti interessati devono presentare o inviare all’INPS e al committente, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. Il ritardo comporta, in linea generale, la perdita dell’intera indennità per le giornate di ritardo, salvo serio e comprovato motivo giustificativo. È previsto l’adeguamento del certificato medico OPM-INPS con una specifica categoria dedicata ai lavoratori a progetto e assimilati.
Eventi esclusi e casi di continuazione/ricaduta
Sono esclusi dalla nuova tutela economica gli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. L’esclusione riguarda solo tali eventi e non si estende agli eventi di durata superiore né a quelli configurabili come continuazione o ricaduta di un precedente evento morboso: in questi casi l’indennità spetta per l’intera durata, compresi i primi tre giorni. Anche per gli eventi inferiori a 4 giorni, il certificato e l’attestato devono comunque essere trasmessi nei termini previsti.
Requisiti contributivi e reddituali
La prestazione spetta se, nei 12 mesi precedenti l’evento, risultano accreditati almeno 3 mesi di contribuzione nella Gestione Separata e se, nell’anno solare precedente quello di inizio dell’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non supera il 70% del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 per quello stesso anno. Per il 2007 la circolare indica un contributo mensile utile pari a 266,29 euro, determinato applicando l’aliquota complessiva del 23,50% sul minimale di reddito di 13.598 euro. Per gli eventi insorti nel 2007 il limite reddituale è indicato in 59.834,6 euro.
Controlli e reperibilità
Ai beneficiari si applicano le fasce orarie di reperibilità e i controlli sullo stato di malattia. L’INPS può disporre visite domiciliari o ambulatoriali d’ufficio o su richiesta del committente, per accertare l’incapacità lavorativa. Il lavoratore deve indicare sul certificato e sull’attestato l’esatto indirizzo di reperibilità, residenza o temporanea diversa dimora, e comunicare tempestivamente eventuali variazioni a INPS e committente. Le assenze ingiustificate a visita sono sanzionate secondo i criteri previsti per i lavoratori subordinati. Per gli eventi inferiori a 4 giorni le visite di controllo sono disposte solo su richiesta del committente e non d’ufficio.
Misura dell’indennità e durata massima
L’indennità è pari al 50% dell’importo previsto per la degenza ospedaliera della medesima categoria. Per le malattie iniziate nel 2007, su una base di 238,87 euro al giorno, l’importo è pari a 9,55 euro al giorno con 3-4 mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti, 14,33 euro con 5-8 mensilità e 19,11 euro con 9-12 mensilità. La durata indennizzabile è pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni; nell’anno solare il limite massimo è di 61 giorni, ridotti a 20 per chi non può far valere più di 120 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti. Sono indennizzate tutte le giornate non sanzionate, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite massimo previsto.
Rapporto con la degenza ospedaliera e contribuzione figurativa
La nuova prestazione è autonoma e aggiuntiva rispetto all’indennità già prevista per la degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione Separata, per la quale restano fermi i limiti e i criteri del D.M. 12 gennaio 2001. La circolare precisa inoltre che, per l’indennità di malattia introdotta dalla legge n. 296/2006, non viene accreditata contribuzione figurativa.
Domanda e documentazione
Il lavoratore deve presentare apposita domanda su modello MOD.MAL.2/GEST.SEP., indicando la durata dei rapporti di lavoro intercorsi nei 12 mesi precedenti l’insorgenza della malattia e l’ammontare degli emolumenti lordi percepiti nell’anno dell’evento e in quello precedente. Alla domanda va allegata copia del contratto o dei contratti di lavoro; se gli archivi contributivi non consentono di determinare diritto e misura della prestazione, le sedi richiedono anche documentazione fiscale e contributiva, come modelli 770, CUD e F24.
Contenzioso e procedura di ricorso
I ricorsi relativi alla prestazione sono decisi in unica istanza dal Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’istruttoria è curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti tramite la procedura D.I.C.A., secondo le istruzioni della circolare n. 13 del 2 febbraio 2006.
Istruzioni operative, fiscali e contabili
In attesa della procedura specifica di gestione, le sedi devono utilizzare la procedura "Pagamenti Vari" per liquidare le indennità, gestendo anche le ritenute fiscali. Per l’identificazione dei certificati è istituito il codice "8" nel campo "categoria a pagamento diretto". La collezione di pagamento deve recare il prefisso "PARASUBMAL" seguito da due caratteri identificativi della struttura, con specifici campi per indennità lorde, ritenute, detrazioni e conti di imputazione. Per i collaboratori coordinati e continuativi l’indennità è assimilata a reddito di lavoro dipendente e si applicano le relative aliquote e detrazioni fiscali. Le procedure richiedono la compilazione dell’importo netto, del periodo indennizzato, della modalità di pagamento e dei dati fiscali necessari; se il periodo copre due anni, va suddiviso in due sottoperiodi, al 31 dicembre e dal 1° gennaio successivo.
Istruzioni contabili
Sono istituiti i conti PAR 30/105 e PAR 30/175 per l’indennità di malattia rispettivamente di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso. La scrittura contabile prevede l’imputazione a debito verso i beneficiari e a conto delle ritenute erariali ed eventuali addizionali. Le somme non riscosse devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/031 con codice di bilancio 03041; le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono nel conto PAR 10/033; gli eventuali recuperi nel conto PAR 24/033; i crediti inesigibili nel partitario del conto GPA 00/069 con codice di bilancio 01040. Sono richiamati anche i conti PAR 10/030, PAR 10/033 e PAR 24/033 con denominazione adeguata.
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