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Circolare

Circolare numero 78 del 17-4-2007

Il prossimo 30 aprile 2007 scade il termine fissato dall’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il quale i committenti datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la procedura prevista dalla legge finanziaria 2007 per trasformare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. Vengono indicati i soggetti ammessi, i termini per gli accordi aziendali o territoriali, la necessità delle conciliazioni individuali, il versamento del contributo straordinario integrativo e gli effetti estintivi e preclusivi dell’operazione sui profili contributivi, fiscali e sanzionatori. Sono fornite anche le istruzioni operative per il pagamento tramite F24 e per il deposito della documentazione presso l’INPS.

Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in lavoro subordinato

Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in lavoro subordinato

La circolare disciplina la procedura introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente la trasformazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. L’obiettivo della misura è favorire la stabilizzazione dell’occupazione e assicurare un corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione. La procedura si applica a rapporti ancora in corso e richiede il rispetto dei passaggi e degli adempimenti previsti dai commi 1202-1210 dell’art. 1 della legge.

Soggetti ammessi e rapporti con contenziosi o provvedimenti pendenti

La procedura è accessibile anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro. In tali casi, l’avvio della stabilizzazione sospende gli effetti dei provvedimenti fino al completo adempimento degli obblighi legati al versamento del contributo straordinario integrativo. Inoltre, l’accordo sindacale deve includere la stabilizzazione di tutte le posizioni dei lavoratori che si trovino nelle stesse condizioni di quelli già oggetto di accertamenti ispettivi, secondo quanto previsto dal comma 1208.

Accordi aziendali o territoriali

Il comma 1202 prevede che, entro e non oltre il 30 aprile 2007, i committenti-datori di lavoro possano stipulare accordi aziendali, oppure territoriali nei casi in cui manchino RSU o RSA, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. La circolare evidenzia che la definizione dell’accordo sindacale rappresenta la prima fase essenziale del procedimento di trasformazione dei rapporti di collaborazione in lavoro subordinato. I nuovi contratti di lavoro subordinato devono avere durata non inferiore a 24 mesi, come stabilito dal comma 1210.

Atti di conciliazione individuale

Successivamente all’accordo, i lavoratori interessati devono sottoscrivere atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. Tali atti producono gli effetti previsti da quelle norme con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria relativi al periodo precedente alla trasformazione. La circolare sottolinea che, in virtù del contributo straordinario e della conciliazione, viene meno ogni ulteriore pretesa contributiva per il periodo oggetto di definizione e resta precluso ogni accertamento fiscale e contributivo sui periodi di lavoro pregressi interessati dalla trasformazione.

Contributo straordinario integrativo

Per la validità delle conciliazioni, il datore di lavoro deve versare alla Gestione separata un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale. L’importo è pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione di ciascun lavoratore interessato.

In concreto, la procedura prevede che:

  • sia versata immediatamente una somma pari a un terzo del contributo straordinario determinato;
  • contestualmente al versamento siano depositati presso la sede INPS competente gli atti di conciliazione e i contratti stipulati con ciascun lavoratore;
  • la parte residua del contributo possa essere corrisposta in 36 rate mensili successive.

In caso di mancato pagamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di omissione contributiva.

Effetti della stabilizzazione

Il versamento del contributo straordinario integrativo produce effetti rilevanti sul piano sanzionatorio e contenzioso. In particolare, esso estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché le obbligazioni relative a sanzioni amministrative e ad ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei contributi e dei premi, compresi quelli relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e agli sgravi degli oneri sociali. Rimane altresì escluso ogni ulteriore accertamento fiscale e contributivo per i periodi di lavoro pregressi dei lavoratori interessati.

Istruzioni operative per il versamento e il deposito della documentazione

Il pagamento della somma pari a un terzo del contributo straordinario deve essere eseguito con modello F24, nella sezione INPS, utilizzando la causale contributo EMCO. Devono inoltre essere indicati il CAP seguito immediatamente dal comune della sede legale, il periodo di riferimento nella sola prima colonna con mese e anno del versamento e l’importo a debito versato.

La documentazione da presentare alle strutture periferiche competenti dell’Istituto deve contenere le indicazioni riportate nell’allegato n. 2. La circolare rinvia infine a successive istruzioni per la comunicazione dei dati necessari all’implementazione della posizione assicurativa nella Gestione separata dei singoli lavoratori tramite flusso e-mens, sia per l’acconto sia per le successive 36 rate del contributo straordinario.

Punti principali

Finalità e presupposto della procedura

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 consente ai committenti-datori di lavoro di trasformare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. La misura mira a favorire la stabilizzazione dell’occupazione e a garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione. La procedura riguarda rapporti ancora in essere e richiede l’adempimento delle condizioni previste dai commi 1202-1210 dell’art. 1 della legge.

Datori di lavoro ammessi e rapporti con provvedimenti pendenti

Possono accedere alla procedura anche i datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi sulla qualificazione del rapporto. L’avvio della procedura sospende gli effetti di tali provvedimenti fino al completo adempimento degli obblighi connessi al contributo straordinario. L’accordo sindacale deve comprendere la stabilizzazione di tutti i lavoratori che si trovino nelle medesime condizioni di quelli già oggetto di accertamenti ispettivi.

Accordi aziendali o territoriali

Entro e non oltre il 30 aprile 2007 i datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali, oppure territoriali se in azienda non sono presenti RSU o RSA, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. La stipula dell’accordo è la prima tappa essenziale del percorso di trasformazione dei rapporti in lavoro subordinato. I nuovi contratti subordinati devono avere una durata non inferiore a 24 mesi.

Conciliazioni individuali e tutela dei pregressi rapporti

Dopo l’accordo, i lavoratori interessati devono sottoscrivere atti di conciliazione individuale conformi agli articoli 410 e 411 c.p.c. Tali atti producono effetti rispetto ai diritti retributivi, contributivi e risarcitori relativi al periodo precedente. Il versamento del contributo straordinario e la conciliazione comportano la preclusione di ogni accertamento fiscale e contributivo sui periodi di lavoro pregressi oggetto della trasformazione.

Contributo straordinario integrativo

Per rendere validi gli atti di conciliazione, il datore di lavoro deve versare alla Gestione separata un contributo straordinario integrativo pari alla metà della contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione. Il versamento iniziale è pari a un terzo dell’importo dovuto; il residuo può essere pagato in 36 rate mensili successive. In caso di mancato pagamento si applicano le sanzioni previste per l’omissione contributiva.

Effetti della stabilizzazione

Il pagamento del contributo straordinario integrativo estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori collegati alla denuncia e al versamento di contributi e premi, inclusi quelli per infortuni sul lavoro, malattie professionali e sgravi degli oneri sociali. Per effetto delle conciliazioni è escluso ogni ulteriore accertamento fiscale e contributivo sui periodi pregressi dei lavoratori interessati.

Istruzioni operative e adempimenti presso l’INPS

Il versamento di un terzo del contributo straordinario deve essere effettuato con modello F24, nella sezione INPS, indicando la causale contributo EMCO, il CAP seguito dal comune della sede legale, il periodo di riferimento nel formato mese/anno e l’importo a debito versato. Contestualmente al versamento, i datori di lavoro depositano presso la sede INPS competente gli atti di conciliazione e i contratti stipulati con ciascun lavoratore, secondo le indicazioni riportate nell’allegato n. 2. La circolare rinvia inoltre a successive istruzioni per la comunicazione dei dati utili all’implementazione della posizione assicurativa nella Gestione separata tramite flusso e-mens, con riferimento sia all’acconto sia alle 36 rate successive.

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