Sentenza del 21/02/2017 n. 440 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Raddoppio dei termini per la notifica in caso di denuncia penale - Nuovi termini e regime transitorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a maggiori imposte, contestando l’efficacia dell’accertamento dopo l’estinzione della società, l’applicabilità del raddoppio dei termini per la presenza di una denuncia penale, la legittimazione passiva dell’ex socio, il difetto di motivazione per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, l’effetto preclusivo della dichiarazione riservata per il rientro dei capitali dall’estero e, nel merito, l’utilizzo delle presunzioni bancarie e di una ricostruzione induttiva ritenuta non corretta. L’Agenzia ha proposto appello incidentale contro la limitazione della responsabilità del socio e contro la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto sia l’appello principale del contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia, confermando integralmente la sentenza di primo grado. È stata riconosciuta la possibilità di imputare all’ex socio le obbligazioni tributarie della società estinta, in quanto successore della società, ma la responsabilità è rimasta limitata alle somme risultanti dal processo verbale di constatazione. È stato ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, secondo il regime transitorio vigente, e irrilevante il decorso della prescrizione penale. È stata inoltre confermata la disapplicazione delle sanzioni e la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il termine di decadenza per l’accertamento delle imposte dirette è raddoppiato nei casi in cui sussista l’obbligo di denuncia penale.
La Commissione ha ritenuto applicabile la disciplina originaria e il raddoppio dei termini in ragione del regime transitorio, considerando rilevante la disciplina vigente in base alla data di notifica dell’atto.
Art. 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il termine per l’accertamento dell’IVA è raddoppiato nei casi in cui sussista l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari.
La norma è richiamata nel quadro generale del raddoppio dei termini per gli accertamenti tributari con rilevanza penale.
Art. 2, comma 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Il raddoppio dei termini conserva efficacia per determinati atti notificati entro il periodo transitorio.
Per gli atti notificati entro il 2 settembre 2015, o entro il 31 dicembre 2015 se collegati a processi verbali o inviti conosciuti entro il 2 settembre 2015, il raddoppio può operare anche se la denuncia penale non era ancora stata presentata.
Art. 1, comma 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Il raddoppio dei termini è legittimo se la denuncia penale è presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del settimo anno successivo in caso di omessa dichiarazione.
La disposizione disciplina il regime transitorio per gli atti notificati successivamente alle date previste dal d.lgs. n. 128/2015.
Art. 331, codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
L’obbligo di denuncia costituisce il presupposto oggettivo considerato dalla normativa tributaria per il raddoppio dei termini, senza che sia necessario attendere l’esito del procedimento penale.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Individua i reati tributari la cui possibile configurazione può rilevare ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 13-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge n. 102/2009
La dichiarazione riservata e il cosiddetto scudo fiscale possono precludere l’azione dell’Amministrazione solo per le somme effettivamente oggetto di regolarizzazione personale; non impediscono l’accertamento di debiti fiscali riferibili alla società e trasferiti al socio.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 6070/2013
Dopo l’estinzione della società, i rapporti obbligatori residui si trasferiscono ai soci secondo una logica successoria; pertanto gli ex soci possono essere destinatari delle pretese tributarie relative ai debiti della società.
Sentenza Cassazione n. 26037/2016
La disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 non ha abrogato o sostituito integralmente il precedente regime transitorio del d.lgs. n. 128/2015; il coordinamento dipende dalle date di conoscenza degli atti e di notifica dell’avviso.
Massime di principio
- Per valutare il raddoppio dei termini di accertamento occorre verificare la data di notifica dell’avviso e, nei casi transitori, la data in cui il contribuente ha avuto formale conoscenza del processo verbale di constatazione o dell’invito a comparire.
- Il raddoppio dei termini tributari è autonomo rispetto alla prescrizione del reato: la successiva prescrizione penale non elimina automaticamente la legittimità del termine fiscale già operante.
- L’obbligo di denuncia penale va valutato in base alla possibile configurabilità del reato; non è normalmente necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna.
- L’estinzione di una società non impedisce di per sé l’accertamento o la riscossione dei debiti tributari, poiché le obbligazioni possono trasferirsi agli ex soci secondo i limiti della loro posizione successoria.
- Una dichiarazione riservata o una regolarizzazione fiscale protegge soltanto le somme effettivamente comprese nell’operazione e non copre automaticamente debiti fiscali prodotti da una società distinta.
- Le presunzioni bancarie possono essere utilizzate dall’Amministrazione; la produzione tardiva della contabilità può non essere sufficiente a superarle, soprattutto se il contribuente non ha fornito tempestivamente giustificazioni analitiche dei movimenti.
- In appello non possono essere introdotte per la prima volta eccezioni o domande nuove, come una specifica decadenza dell’Amministrazione, se non erano state tempestivamente dedotte in primo grado.
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