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Sentenza

Sentenza del 12/06/2017 n. 2609 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazione - Interpretazione estensiva - Causa di forza maggiore - Concordato con continuità aziendale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la decadenza dalle agevolazioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sostenendo che la sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale costituisse una causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato rispetto delle condizioni previste per beneficiare dell'agevolazione. La questione riguardava inoltre la possibilità di interpretare estensivamente le norme tributarie agevolative.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che le norme agevolative in materia tributaria sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva. La situazione di concordato preventivo con continuità aziendale non integra una causa di forza maggiore, poiché la continuità consente alla società di mantenere la disponibilità dell'azienda e non presenta, di per sé, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'evento. Pertanto, la decadenza dall'agevolazione non è stata annullata.

Norme richiamate

  • Norme tributarie agevolative in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale

    Le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente; non è ammessa un'estensione analogica o estensiva oltre i presupposti espressamente previsti.

  • Principio della forza maggiore in materia tributaria

    La forza maggiore può escludere la decadenza da un'agevolazione solo quando l'evento sia imprevedibile e inevitabile e renda oggettivamente impossibile rispettare le condizioni richieste. La mera sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale non è sufficiente.

  • Concordato preventivo con continuità aziendale

    La continuità aziendale, consentendo alla società di proseguire l'attività e di mantenere la disponibilità dell'azienda, non dimostra automaticamente l'esistenza di un impedimento assoluto all'adempimento degli obblighi connessi all'agevolazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali devono essere applicate solo quando risultano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma; non è normalmente possibile estenderne l'ambito sulla base di interpretazioni favorevoli al contribuente.
  • Per invocare la forza maggiore occorre dimostrare un evento esterno, imprevedibile e inevitabile, che abbia reso oggettivamente impossibile adempiere tempestivamente; le difficoltà economiche o le procedure concorsuali non sono sufficienti di per sé.
  • La prosecuzione dell'attività nell'ambito di una procedura di concordato può deporre contro l'esistenza di un impedimento assoluto, soprattutto quando l'impresa conserva la disponibilità dei beni o dell'azienda.
  • La decadenza da un'agevolazione può essere evitata solo mediante una prova concreta e documentata dell'impossibilità di rispettare il requisito, non mediante il semplice richiamo alla situazione finanziaria o concorsuale del contribuente.

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