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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26988/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti in relazione a due fabbricati e a una fascia di isolamento appartenente a uno dei fondi originari. Un proprietario aveva chiesto la rimozione di un marciapiede e degli aggetti realizzati sulla fascia di isolamento, l’inibitoria dell’uso dell’area come parcheggio e il risarcimento danni. La controparte aveva reagito chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’usucapione della fascia o, in subordine, di una servitù di parcheggio, oltre alla demolizione del fabbricato costruito dall’altra parte per violazione delle distanze legali rispetto a un preesistente immobile. Il giudizio di primo grado aveva portato, tra l’altro, alla condanna dei proprietari del fabbricato alla demolizione dei balconi per violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti frontistanti. In appello tale decisione era stata confermata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 1444/1968, in combinato disposto con l’art. 5, comma 1, lett. b-bis, D.L. 32/2019, sostenendo che la norma di interpretazione autentica introdotta nel 2019 limita l’applicazione della distanza di dieci metri alle sole zone di espansione di cui al n. 3 dell’art. 9 e non anche alle zone B, nelle quali ricadevano gli edifici in causa; si lamentava quindi che la corte territoriale non avesse applicato tale disciplina interpretativa, già vigente al momento della decisione di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che la norma introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. b-bis, D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, ha natura di interpretazione autentica e si applica anche alle situazioni non esaurite. Poiché era pacifico che i fabbricati ricadevano in zona B e non in zona C, la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti frontistanti non era applicabile nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del vizio denunciato, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 2.4.1968, n. 1444

    La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti frontistanti non si applica, secondo l'interpretazione autentica richiamata, alle zone diverse da quelle indicate dal comma 1, n. 3.

  • art. 5, comma 1, lett. b-bis, D.L. 18.4.2019, n. 32

    "le disposizioni di cui al D.M. lavori pubblici 2.4.1968 n.1444, art. 9, commi 2 e 3, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui allo stesso art. 9 comma 1 n. 3)"

    Norma di interpretazione autentica: il limite di distanza opera esclusivamente per le zone di espansione indicate dall'art. 9, comma 1, n. 3, e non per le zone B.

  • art. 41 quinquies della L. 17.8.1942, n. 1150

    Richiamato quale base del regime delle distanze edilizie integrato dal D.M. n. 1444/1968.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito di memoria nell'imminenza dell'adunanza camerale.

  • L. 14.6.2019, n. 55

    Legge di conversione del D.L. 32/2019, che ha reso vigente la norma interpretativa richiamata.

Massime di principio

  • La norma di interpretazione autentica che chiarisce l'ambito applicativo delle distanze edilizie si applica anche ai rapporti e ai giudizi non esauriti, senza necessità di una nuova allegazione fattuale quando i presupposti territoriali siano già pacifici.
  • Quando il testo normativo indica espressamente che il limite di distanza tra fabbricati vale solo per una specifica zona urbanistica, il giudice deve attenersi a tale delimitazione e non estendere il vincolo a zone diverse.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può rilevare e applicare d'ufficio la disciplina vigente al momento della decisione, secondo il principio iura novit curia, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In tema di distanze legali tra costruzioni, la qualificazione della zona urbanistica in cui insistono gli immobili è decisiva per stabilire l'applicabilità del divieto o del limite di distanza invocato.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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