Cassazione Penale, Ordinanza n. 16154/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/06/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il tema del gravame riguardava la mancata disposizione di una perizia psichiatrica: la difesa sosteneva, in sostanza, che dovesse essere approfondita la capacità di intendere e di volere dell'imputato, valorizzando una diagnosi di 'disturbo dell'adattamento'. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già motivato adeguatamente sul punto, evidenziando sia l'inidoneità di quella diagnosi a incidere sulla capacità psichica, sia i dati fattuali della condotta di evasione, reputati indicativi della piena capacità di agire. Il ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, ritenendo manifestamente infondata la censura contro il mancato ricorso a perizia psichiatrica. L'ordinanza ha confermato la valutazione della Corte d'appello, secondo cui la diagnosi di disturbo dell'adattamento non era idonea a escludere o infirmare la capacità di intendere e di volere e gli elementi fattuali relativi alla condotta di evasione deponevano per la piena capacità di agire. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata disposizione di una perizia psichiatrica non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e completa sulla non necessità dell'accertamento tecnico.
- Una diagnosi psichiatrica, per essere rilevante ai fini dell'incapacità di intendere e di volere, deve emergere come concretamente idonea a incidere sulle capacità cognitive e volitive dell'agente; una mera etichetta diagnostica non è di per sé sufficiente.
- Il giudice può desumere la piena capacità di agire anche da elementi fattuali della condotta contestata, quando tali dati di fatto risultino incompatibili con l'asserita compromissione psichica.
- In presenza di ricorso manifestamente infondato, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità e pone a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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