Cassazione Penale, Ordinanza n. 34705/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e conforme alle richieste concordate dalle parti sul trattamento sanzionatorio, deducendo: 1) il difetto di motivazione sull’affermazione della responsabilità penale; 2) la mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. nella massima estensione. Dal testo non sono ricavabili i fatti contestati né il reato. La Corte rileva che il concordato aveva comportato la rinuncia agli ulteriori motivi di appello e che, comunque, la pena era stata determinata nel minimo edittale e le attenuanti generiche riconosciute nella massima estensione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevandone anche la genericità. Ha ritenuto che, una volta concordata la pena e rinunciato agli ulteriori motivi di appello, l’imputato non potesse riproporre in cassazione doglianze relative ai motivi rinunciati, compreso il difetto di motivazione sulla responsabilità. Ha inoltre osservato che la pena era stata applicata nel minimo edittale e che le attenuanti generiche erano state riconosciute nella massima estensione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione assunta con procedura semplificata e senza formalità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia
Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi delimita l’ambito devolutivo: le questioni corrispondenti ai motivi rinunciati non possono essere successivamente dedotte in cassazione.
art. 129 c.p.p.
il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. penna.
Nel concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
art. 62-bis c.p.
la pena è stata determinate nel minimo edittale e le circostante attenuanti generiche sono state riconosciute al ricorrente nella massima estensione
Nel caso deciso, la doglianza sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione è smentita dalla constatazione che esse erano già state riconosciute in tale misura.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con la procedura semplificata e senza formalità prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando l’imputato concorda la pena in appello e rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta ai motivi non rinunciati; non è quindi consentito riproporre in cassazione doglianze relative ai motivi rinunciati.
- Nel decidere su una richiesta concordata di pena in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove, secondo il principio richiamato dalla Corte.
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