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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44121/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere estesa anche al capo 3 della rubrica (la cessione, il 16/03/2022, di un numero non quantificato di banconote false a Emanuele Leone e Franca Scelza). Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio motivazionale e travisamento della prova rispetto alla ritenuta gravità indiziaria sul capo 3, sostenendo che dagli atti e dalle annotazioni della polizia giudiziaria non risultava alcuno scambio fra la Caiazzo e i compratori (la "busta bianca" sarebbe stata già in possesso del Leone), e che il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato l'esistenza dello scambio pur avendo osservatori che non ne avevano riscontrato la materialità; (2) vizio di diritto per violazione degli artt. 110 e 453 c.p. e 275 c.p.p., sostenendo l'assenza di un qualsiasi apporto causale, morale o materiale della Caiazzo nella cessione contestata (cioè mancava prova che ella avesse ricevuto il denaro o consegnato le banconote false).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha prima dichiarato ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione del Procuratore Generale sul difetto di interesse (richiamando orientamenti di Sezioni Unite e altra giurisprudenza secondo cui anche la contestazione parziale delle imputazioni può determinare interesse a ricorrere, anche per l'effetto sulle pene edittali e sulla durata della misura cautelare). Nel merito la Corte ha rilevato contraddittorietà e insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata sul capo 3: il Tribunale aveva infatti dato interpretazioni contrastanti rispetto all'osservazione degli operanti (da un lato affermando che non si era visto lo scambio; dall'altro ritenendo comunque che la Caiazzo avesse ricevuto il denaro) e non aveva spiegato con quale elemento risultasse che la Caiazzo avesse materialmente ricevuto il denaro. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al capo 3 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli - sezione riesame, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi relativi a quel capo d'imputazione.

Norme richiamate

  • art. 453 cod. pen.

    Delitto relativo alla detenzione e messa in circolazione di valuta falsa; la Corte rileva che il diverso trattamento edittale (pena da 3 a 12 anni) incide sulla durata della misura cautelare e quindi sull'interesse a proporre ricorso.

  • art. 416, comma 2 cod. pen.

    Delitto di associazione a delinquere; nei confronti della ricorrente la gravità indiziaria per questo reato non è stata contestata nella sede di cassazione, ma il diverso massimo edittale rispetto all'art. 453 è rilevante ai fini dell'interesse a ricorrere.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio della concorso di persone nel reato (concorrente); invocato dalla difesa per contestare l'attribuzione di un contributo causale alla Caiazzo nella cessione delle banconote.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione e alla corretta esplicitazione degli elementi di fatto comprovanti la responsabilità cautelare; la Corte valuta la motivazione del giudice del riesame alla luce delle esigenze di chiarezza.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al criterio dei termini di durata della misura cautelare: la diversa pena edittale massima per i reati contestati comporta differente incidenza sui termini di custodia e quindi rileva già in sede cautelare.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 7 del 11/05/1993)

    «l'indagato ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia anche se con riferimento esclusivo ad una delle accuse... rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà..."

    La Corte di legittimità conferma che anche la riforma parziale dell'assetto delle accuse oggetto della misura cautelare determina interesse a impugnare, per le immediate ripercussioni sulla posizione dell'indagato e sulla durata della misura.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare una misura cautelare sussiste anche se il ricorso riguarda solo una delle imputazioni: la rimozione parziale del titolo cautelare può avere effetti immediati sulla posizione dell'indagato (anche sulla durata della custodia) e quindi è rilevante.
  • Per confermare la custodia cautelare in relazione a uno specifico capo d'imputazione è necessaria una motivazione coerente e non contraddittoria che colleghi in modo chiaro gli elementi di fatto alla responsabilità dell'indagato; mere ipotesi non sono sufficienti.
  • Se la decisione cautelare si fonda su deduzioni logiche (es. "svolgimento parcellizzato" dei ruoli nel gruppo), il giudice deve indicare i concreti elementi che giustificano l'attribuzione di un "microruolo" all'indagato; l'assenza di osservazioni dirette richiede prudenza e spiegazioni adeguate.
  • La diversa entità delle pene edittali dei reati contestati è rilevante già in sede cautelare perché incide sui termini massimi di custodia: ciò rafforza l'interesse del difensore a contestare anche un solo capo più grave.
  • Quando le annotazioni degli operanti e le captazioni risultano contraddittorie rispetto alla ricostruzione operata dal giudice, il rimedio è la richiesta di chiarimenti o, in mancanza, l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame più motivato.
  • La prova dell'apporto materiale o causale di ciascun indagato in reati complessi (es. messa in circolazione di valuta falsa) non può essere desunta solo da supposizioni organizzative: serve un collegamento fattuale minimo che giustifichi l'accusa cautelare.

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