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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14000 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la tassazione applicata alla somma liquidatagli nel 2004 dal fondo previdenziale integrativo. FONDENEL aveva applicato una ritenuta del 34,03% mediante tassazione separata, mentre il contribuente sosteneva che l'intera prestazione, o almeno la quota derivante dal rendimento degli accantonamenti investiti, dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Ha inoltre lamentato l'omesso esame, da parte della Commissione Tributaria Regionale, dell'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione. Ha stabilito che, per le somme maturate anteriormente al 1° gennaio 2001, la parte corrispondente alla sorte capitale resta soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato può beneficiare della ritenuta del 12,50%. Il giudice del rinvio dovrà accertare il funzionamento del fondo PIA/FONDENEL, verificare se vi sia stato un effettivo impiego sul mercato finanziario, quantificare il rendimento netto e determinare l'eventuale credito restitutorio del contribuente. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 resta applicabile integralmente la tassazione separata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17

    Tassazione separata delle prestazioni previdenziali e delle somme assimilate al trattamento di fine rapporto.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale della prestazione e, dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione previdenziale maturata successivamente a tale data.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, nel testo previgente, oggi art. 44

    Disciplina dei redditi di capitale e della determinazione della relativa base imponibile.

    La disposizione è stata invocata per sostenere l'applicazione dell'aliquota del 12,50% alla componente di rendimento della prestazione.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Ritenuta del 12,50% sui rendimenti derivanti da determinate forme di impiego del capitale.

    La ritenuta del 12,50% si applica, per le somme maturate anteriormente al 1° gennaio 2001, esclusivamente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria del capitale accantonato.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Le prestazioni in forma di capitale e i riscatti sono soggetti a tassazione separata per determinate categorie di iscritti alla previdenza complementare.

    La norma ha introdotto una disciplina di tassazione separata per le prestazioni relative agli iscritti alla previdenza complementare secondo i presupposti temporali previsti.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11

    Modifica e integrazione della disciplina della previdenza complementare.

    È richiamata quale disposizione che ha inciso sull'applicazione della tassazione separata alle prestazioni dei fondi previdenziali complementari.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

    A decorrere dal 1° gennaio 2001, disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali complementari.

    Dal 1° gennaio 2001 non è più consentita la distinzione fiscale tra capitale e rendimento ai fini del diverso trattamento: la prestazione è assoggettata integralmente a tassazione separata.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

    Il trattamento fiscale dipende sia dal periodo di maturazione sia dalla concreta composizione della prestazione, distinguendo capitale e rendimento per il periodo anteriore al 2001.

  • Cassazione, sentenza n. 5614 del 20 marzo 2015

    Rilevanza della gestione delle somme mediante sistemi tecnico-finanziari di capitalizzazione e dell'effettiva copertura finanziaria delle prestazioni.

    Non è indispensabile un contratto assicurativo formalmente stipulato con una compagnia: è sufficiente accertare una gestione sostanzialmente assicurativa o finanziaria, con impiego del capitale e produzione di un rendimento identificabile.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni previdenziali integrative erogate in forma capitale occorre distinguere, per le somme maturate prima del 1° gennaio 2001, tra sorte capitale e rendimento netto.
  • La ritenuta del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma: riguarda soltanto il rendimento effettivamente prodotto dall'investimento del capitale accantonato, che deve essere dimostrato e quantificato.
  • L'assenza di un contratto assicurativo formale o di una compagnia assicurativa esterna non esclude di per sé l'applicazione del 12,50%; conta la concreta modalità di gestione finanziaria delle risorse.
  • Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, la prestazione previdenziale è generalmente soggetta integralmente a tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.
  • Il giudice deve esaminare la documentazione sul funzionamento del fondo, gli accantonamenti, gli investimenti, i rendimenti e i criteri di attribuzione delle plusvalenze alle singole posizioni individuali; se necessario può disporre una consulenza tecnica.
  • L'accoglimento del ricorso in Cassazione non comporta automaticamente il rimborso richiesto: quando sono necessari accertamenti contabili e fattuali, la causa viene rinviata al giudice di merito per la quantificazione dell'eventuale credito.

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