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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25789/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la decisione della CTR che aveva escluso dalla determinazione della rendita catastale la torre di sostegno dell'aerogeneratore. L'Agenzia sosteneva che la torre, pur stabilmente infissa al suolo, costituisce una costruzione che accresce l'utilità dell'impianto e che quindi doveva concorrere alla rendita catastale; il ricorso di legittimità deduceva violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 in relazione all'art. 821 c.c. (e normativa e giurisprudenza connesse).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui la norma di legge 2016 (art. 1, co. 21, L. 208/2015) esclude dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo. Il criterio decisivo è il nesso di strumentalità rispetto al processo produttivo (funzionalità), non la mera natura strutturale o il grado di immobilizzazione. Nel caso concreto la CTR aveva accertato, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la torre era componente essenziale e funzionale alla produzione di energia e quindi soggetta a esclusione dalla rendita; la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione e ha respinto il ricorso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... è effettuata ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come esclusione dal computo della rendita di tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro fissità al suolo; il criterio decisivo è la funzione strumentale al processo produttivo e non la consistenza strutturale.

  • art. 821 cod. civ.

    citate nel ricorso (richiami in relazione alla qualificazione di parte integrante dell'immobile)

    Riferimento usato dall'Amministrazione per sostenere la natura di costruzione della torre; la Corte tuttavia ritiene secondario il richiamo alla mera nozione di 'costruzione' ove l'elemento sia funzionale al processo produttivo e quindi escluso dalla stima ai sensi della L. 208/2015.

  • art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    norma di interpretazione autentica che includeva nel computo della rendita catastale le 'costruzioni stabili' connesse al suolo, anche in via transitoria, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

    Normativa previgente che aveva portato ad includere elementi come pale e turbine nella rendita; superata dalla successiva disciplina introdotta dalla L. 208/2015.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190/2014 e circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    richiamo alle istruzioni per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare

    Queste disposizioni e circolari avevano orientato per l'inclusione nelle stime di diversi elementi degli impianti (es. parchi eolici come D/1), ma la L. 208/2015 ha modificato i criteri, imponendo l'esclusione degli impianti funzionali.

  • Circolari dell'Agenzia delle Entrate (es. 2/E del 10/02/2016 e 27/E del 13/06/2016)

    indicazioni amministrative che tendevano a classificare le torri degli aerogeneratori tra le 'costruzioni' da includere nella stima.

    Le circolari amministrative forniscono indicazioni operative ma non possono modificare il criterio legislativo: la Corte rigetta l'interpretazione amministrativa che valuta la rilevanza esclusivamente sulla base delle caratteristiche strutturali anziché sul rapporto di strumentalità al processo produttivo.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 (motivo di cassazione richiamato)

    richiamato nel ricorso per dedurre violazione di norme sul punto di diritto

    Ground procedurale di legittimità utilizzato dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto la censura infondata.

Massime di principio

  • Per decidere se un elemento va computato nella rendita catastale prevale il criterio della funzionalità rispetto al processo produttivo: se l'elemento è funzionale e strumentale al processo produttivo, è escluso dalla stima anche se stabilmente infisso al suolo.
  • La natura strutturale o la consistenza volumetrica dell'opera non è decisiva: bisogna valutare se l'elemento apporta una residua utilità reddituale all'immobile al di fuori dell'attività produttiva.
  • La qualificazione fattuale (accertamento del nesso di funzionalità) spetta al giudice del merito; in cassazione sono sindacabili solo vizi di diritto o errori nella motivazione, non le valutazioni di fatto corrette.
  • Componenti amovibili o 'imbullonati' che svolgono funzioni produttive (macchinari, impianti, congegni, attrezzature) rientrano nella categoria degli esclusi dalla stima secondo la L. 208/2015.
  • Se l'elemento, oltre alla funzione produttiva, conserva una funzione passiva o un'utilità per l'immobile (es. destinazione diversa, uso edilizio strutturale non legato al processo), può essere incluso nella stima; occorre prova documentale e tecnico-estimativa.
  • La normativa applicabile è quella in vigore alla data dell'istanza Docfa: per istanze presentate dopo il 1/1/2016 si applicano i criteri della L. 208/2015.
  • Le circolari amministrative possono orientare la prassi ma non possono prevalere sull'interpretazione normativa consolidata in giurisprudenza; in caso di conflitto prevale la norma interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

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