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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16227/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 648 c.p.) per due ragioni principali: a) la corte di merito avrebbe affermato la responsabilità per ricettazione di entrambi gli imputati nonostante non fosse possibile accertare quale dei due avesse commesso il furto del portafogli, contestando così una violazione del principio di colpevolezza personale (art. 27 Cost.) e invocando un indebito dovere di delazione (art. 199 c.p.); b) la corte avrebbe erroneamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante il valore materiale ridotto della somma trovata (euro 35).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito e per difetto di specificità, rilevando che le censure erano riproduttive di questioni già dedotte in appello e adeguatamente valutate dalla corte territoriale. Sul punto dell'art. 648 c.p. la corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui chi è trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univoci sul coinvolgimento nel furto, deve fornire una spiegazione attendibile sull'origine della disponibilità; l'assenza di tale spiegazione legittima la ricostruzione della ricettazione. La corte territoriale aveva rilevato che il portafogli, denunciato come smarrito, era stato trovato nell'abitazione condivisa dai due imputati, senza elementi univoci a favore della qualificazione della condotta come furto e con un considerevole intervallo temporale dallo smarrimento, nonché spiegazioni non attendibili circa l'impossessamento. Quanto alla particolare tenuità, la corte ha escluso la causa di non punibilità considerando che i beni oggetto della ricettazione non erano solo denaro (euro 35) ma documenti personali e carte di credito: il danno va valutato non sul supporto materiale ma sulla potenziale utilizzabilità seriale degli strumenti di pagamento, con riferimento alla giurisprudenza citata. Conseguentemente il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La norma sulla ricettazione è stata interpretata nel senso che la mera disponibilità di refurtiva, senza spiegazione attendibile sull'origine, può integrare la ricettazione anche in assenza di prova che l'imputato abbia commesso il furto originario

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per il principio di colpevolezza personale; la corte ha ritenuto che non vi sia violazione quando la condanna per ricettazione si fonda su elementi indiziari e sulla mancanza di una spiegazione credibile della disponibilità del bene, senza imporre l'obbligo di autocollocare la responsabilità per il furto

  • art. 199 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a un presunto indebito dovere di delazione; la corte ha chiarito che non è richiesto che uno degli imputati si accusi o accusi l'altro, ma soltanto la presenza di indici circostanziati che giustifichino l'attribuzione della responsabilità per la ricettazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa in presenza di beni la cui pericolosità non si misura solo sul valore materiale (es. documenti personali e carte di credito) ma sulla potenziale utilizzabilità seriale e sul danno potenziale derivante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • La semplice detenzione di oggetti denunciati smarriti o rubati può integrare il reato di ricettazione se non viene fornita una spiegazione credibile e coerente sull'origine della disponibilità; non è necessario provare che il possessore abbia commesso il furto originario
  • La presenza della refurtiva nella disponibilità di più persone (es. conviventi) non trasferisce automaticamente l'onere di individuare quale dei due abbia commesso il furto; è sufficiente l'assenza di spiegazioni attendibili e l'esistenza di indizi circostanziati
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica automaticamente per il basso valore materiale del bene quando siano coinvolti documenti o carte con potenziale utilità ripetuta: il giudizio considera il rischio concreto di utilizzabilità e il danno potenziale, non solo il valore del supporto
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che riproducono censure già svolte e decise in sede di merito senza una specificità nuova e rilevante: il ricorso deve contenere motivi consentiti e specifici
  • La condanna per inammissibilità può comportare l'obbligo di pagare spese e sanzioni (Cassa delle Ammende) salvo ragioni di esonero

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