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Ordinanza

Ordinanza n. 3114/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 6691/2021.

Giustizia amministrativa202500515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero della Giustizia e del commissario ad acta nell’esecuzione di precedenti sentenze di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo, qualificato dal TAR come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la persistente inerzia dell’amministrazione debitrice e del commissario ad acta nominato per dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania n. 6691/2021, nonché alla successiva sentenza n. 3332/2025. La prima pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; la seconda aveva accolto l’azione di ottemperanza limitatamente a tale credito, nominando un commissario ad acta e assegnando termini per l’adempimento. Il reclamante ha chiesto la sostituzione del commissario e la condanna del Ministero alle spese. Il TAR ha inoltre esaminato la natura del credito, chiarendo che esso deriva direttamente dalle statuizioni di condanna alle spese contenute nelle sentenze amministrative e non dalla legge Pinto, con conseguente dedotta inapplicabilità delle disposizioni speciali previste per i crediti di equa riparazione ex l. 89/2001.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il reclamo ammissibile e manifestamente fondato. L’art. 114, comma 6, c.p.a. attribuisce al giudice dell’ottemperanza cognizione su tutte le questioni relative all’esecuzione e sugli atti del commissario ad acta; tale strumento è utilizzabile anche quando la contestazione riguarda non un atto positivo, ma l’omissione dell’amministrazione e del commissario, determinando uno stallo esecutivo. Il credito azionato è stato qualificato come obbligazione pecuniaria autonoma, fondata sulle sentenze del TAR che hanno liquidato le spese processuali, distinta dal credito originario per equa riparazione derivante dalla legge Pinto. Pertanto, non sono applicabili le disposizioni speciali, sostanziali e processuali, previste per i crediti ex l. 89/2001, comprese quelle relative alle dichiarazioni sostitutive e alla sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza. L’inerzia dell’amministrazione e del commissario è stata ritenuta una consapevole elusione del giudicato e una violazione del dovere di esecuzione, nonché dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, legalità e buon andamento. Il Collegio ha quindi disposto la sostituzione del commissario ad acta con il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Ha inoltre disposto la trasmissione dell’ordinanza alla Procura regionale della Corte dei conti e condannato il Ministero al pagamento di € 800,00, oltre accessori, per le spese dell’incidente di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    tutte le questioni relative all’ottemperanza; quelle inerenti agli atti del commissario ad acta

    Il reclamo è lo strumento processuale per sottoporre al giudice dell’ottemperanza anche le omissioni dell’amministrazione e del commissario ad acta che provochino uno stallo nell’esecuzione del giudicato, non soltanto gli atti positivi del commissario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nella sentenza ottemperanda quale base della distrazione delle spese processuali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • l. 89/2001

    La legge disciplina il credito originario per equa riparazione da irragionevole durata del processo, ma non il distinto credito per le spese liquidate nelle successive sentenze amministrative di ottemperanza.

  • art. 5-sexies l. 89/2001

    obbligo di presentazione di specifiche dichiarazioni sostitutive

    La disposizione, avente carattere speciale ed eccezionale per i crediti da legge Pinto, non è applicabile analogicamente al credito autonomo derivante dalla condanna alle spese contenuta nelle sentenze di ottemperanza.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato quale espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, incompatibile con l’inerzia nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato a fondamento dell’effettività della tutela giurisdizionale anche nella fase esecutiva.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa, violati dall’inerzia nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. è ammissibile anche per contestare l’omissione dell’amministrazione debitrice e del commissario ad acta, quando tale duplice inerzia determini uno stallo esecutivo e renda necessaria l’adozione di misure sostitutive o correttive.
  • Il credito per le spese processuali liquidate da una sentenza amministrativa di ottemperanza costituisce un’obbligazione pecuniaria autonoma, avente fonte nella pronuncia giurisdizionale, e deve essere distinto dal credito sostanziale originario oggetto del giudizio presupposto.
  • Le disposizioni speciali, sostanziali e processuali, dettate per i crediti derivanti dalla legge Pinto non possono essere applicate, in via analogica o estensiva, al distinto credito relativo alle spese processuali liquidate nelle sentenze amministrative di ottemperanza.
  • L’esecuzione del giudicato costituisce un preciso dovere d’ufficio dell’amministrazione e non una facoltà discrezionale; l’inerzia consapevole e persistente può integrare elusione del giudicato e giustificare la sostituzione del commissario ad acta.
  • Quando il commissario ad acta rimane inerte e non assicura l’attuazione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può sostituirlo con altro organo, assegnandogli un termine per provvedere e autorizzandolo, se previsto, a delegare l’attività a un funzionario dell’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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