Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1333/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto Dirigenziale Giunta Regionale della Campania- Dott..ssa Simona Brancaccio n. 66 del 03/03/2026, (allegato 2) avente ad oggetto: “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato Pontelandolfo della potenza di 19.990,88 kWp da realizzarsi nel Comune di Pontelandolfo (BN)”- potenza rideterminata in 19.939,53 kWp nel corso del procedimento. Proponente RWE Renewables Italia S.r.l. – Cup 9791; - della Comunicazione del 14.03.2024 della Giunta Regionale della Campania- Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali (allegato 3) - di Avvio del procedimento – comunicazione ai sensi dell’art. 27 bis comma 4 d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii avente, ad oggetto “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato Pontelandolfo della potenza di 19990,88 kWp da realizzarsi nel Comune di Pontelandolfo (BN)” proponente RWE Renewables Italia s.r.l.

Giustizia amministrativa202602842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Pontelandolfo, nonché comunicazione di avvio del procedimento ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia di Benevento ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale della Regione Campania relativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza rideterminata in 19.939,53 kWp nel Comune di Pontelandolfo, nonché la comunicazione di avvio del procedimento adottata ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, d.lgs. 152/2006. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la natura tecnica delle questioni dedotte e la permanenza di adempimenti e acquisizioni documentali previsti dalla disciplina autorizzatoria prima dell’avvio dei lavori e della messa in esercizio dell’impianto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito nel merito le censure. Considerata la natura tecnica delle questioni, ha ritenuto necessario un adeguato approfondimento nella sede di merito. Ha inoltre rilevato che, prima dell’avvio dei lavori e della messa in esercizio dell’impianto, devono ancora essere completati una serie di adempimenti e acquisite ulteriori documentazioni. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha quindi ritenuto sufficientemente tutelabili le esigenze cautelari della Provincia mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, senza disporre la sospensione espressa degli atti impugnati. L’udienza è stata fissata al 25 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27-bis, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Comunicazione di avvio del procedimento

    La norma è richiamata quale base normativa della comunicazione di avvio del procedimento ambientale impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La disposizione è richiamata in relazione alla domanda cautelare incidentale; il Collegio ha ritenuto adeguata la tutela cautelare mediante fissazione celere dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni dedotte presentano una significativa complessità o natura tecnica e richiedono un adeguato approfondimento, il giudice può non definire anticipatamente il fumus delle censure e assicurare la tutela mediante la celere fissazione dell’udienza di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può risultare misura adeguata quando, prima della produzione degli effetti più rilevanti dell’atto impugnato, debbano ancora essere completati adempimenti procedimentali o acquisite documentazioni prescritte dalla disciplina autorizzatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.