Cassazione Penale, Ordinanza n. 10390/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto la liberazione anticipata per il semestre di espiazione compreso tra il 17/05/2024 e il 17/11/2024. Il Magistrato di sorveglianza aveva negato il beneficio, ritenendo non corretta la condotta nel periodo considerato perché il condannato si era reso responsabile di una aggressione violenta ai danni di un altro detenuto. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. In cassazione il ricorrente deduceva, in sostanza, l'illogicità della motivazione, sostenendo che l'aggressione posta a base del diniego aveva determinato una prognosi di un solo giorno e che, quindi, non sarebbe stata sufficiente a escludere la partecipazione all'opera rieducativa. La Corte rileva però che il ricorso riproponeva censure già esaminate e non si confrontava specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a contestazioni fattuali e non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e meramente contestativo, perché non si confrontava con la ratio decidendi del Tribunale di sorveglianza e mirava in sostanza a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando contiene motivi non consentiti perché aspecifici o non adeguatamente correlati alla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
art. 616, comma 1, c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché... al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove vi siano profili di colpa.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, le infrazioni disciplinari del detenuto nel semestre in valutazione possono fondare il diniego se, valutate concretamente sotto il profilo fattuale e psicologico, mostrano un atteggiamento di resistenza al percorso rieducativo.
- La concessione della liberazione anticipata richiede una valutazione complessiva, equilibrata e logica della condotta del detenuto, da compiersi in modo sinottico considerando tutti gli elementi rilevanti del periodo, non la sola adesione formale alle regole dell'istituto.
- Anche un rapporto disciplinare successivamente annullato per vizi formali può essere considerato ai fini della liberazione anticipata, perché ciò che rileva non è la sanzione in sé ma il fatto storico dell'infrazione come indice della mancata adesione al trattamento rieducativo.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi fattuali né la sostituzione dei parametri valutativi scelti dal giudice di merito con altri ritenuti più plausibili dal ricorrente; il ricorso deve invece confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Un motivo di ricorso meramente fattuale, generico o contestativo, che non attacca in modo specifico la ratio decidendi, è inammissibile ai sensi delle norme sulla specificità dei motivi di impugnazione.
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