Sentenza del 18/01/2018 n. 165 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento catastale - Variazione docfa - Obbligo di motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il maggior classamento attribuito dall'Ufficio in seguito alla procedura DOCFA, sostenendo l'inadeguatezza o l'insufficienza della motivazione dell'avviso e la non attendibilità della stima diretta posta a fondamento della variazione. La questione riguardava, in particolare, se la motivazione dovesse indicare analiticamente tutti gli elementi della valutazione oppure se fosse sufficiente l'espressione del giudizio economico sul valore dei beni, considerata la natura partecipativa della procedura DOCFA.
La decisione
La motivazione dell'avviso, nell'ambito della procedura DOCFA, è ritenuta soddisfatta dall'espressione di un giudizio sul valore economico dei beni classati. L'adeguatezza della motivazione incide soprattutto sull'attendibilità concreta della stima e sulla possibilità di verificarne le ragioni in giudizio, non necessariamente sulla validità formale dell'atto. Il contribuente può comunque impugnare il classamento e contestare il giudizio estimativo dell'Ufficio. In tale sede, l'Ufficio deve fornire adeguato supporto al maggior valore e al classamento attribuiti. La decisione riconosce quindi la possibilità di contestazione del contribuente, ma conferma anche l'onere dell'Amministrazione di dimostrare la correttezza della propria valutazione.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, la motivazione dell'accertamento può essere integrata dal giudizio estimativo dell'Ufficio sul valore dell'immobile, anche senza una descrizione analitica di ogni singolo elemento di calcolo.
- La partecipazione del contribuente alla procedura DOCFA riduce l'esigenza di una motivazione particolarmente ampia, poiché il contribuente conosce già gli elementi dichiarati e può comprendere il motivo della rettifica.
- La motivazione non deve essere soltanto formalmente esistente: in caso di contestazione, l'Ufficio deve dimostrare concretamente la fondatezza del maggior valore e del diverso classamento.
- Il contribuente può impugnare l'accertamento catastale contestando direttamente la stima, le caratteristiche dell'immobile, i dati comparativi utilizzati o la coerenza del classamento attribuito.
- In giudizio, l'assenza di adeguati elementi tecnici a sostegno della maggiore rendita o categoria catastale può comportare l'accoglimento del ricorso, anche quando l'avviso contenga un giudizio estimativo formalmente espresso.
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