Ordinanza n. 2361/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Torino nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - del provvedimento di decadenza dalla graduatoria per rinuncia risultante dalla schermata della pagina di Universitaly della ricorrente; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali per l’ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura, prova di ammissione, atti delle commissioni e provvedimento di decadenza dalla graduatoria per rinuncia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali, i decreti ministeriali e gli atti della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia, chiedendo l’annullamento degli atti e l’ammissione al corso. Ha contestato, tra l’altro, il sistema di formazione della graduatoria introdotto dal D.M. n. 1115/2025, ritenendolo lesivo dell’affidamento, della par condicio, della ragionevolezza e dei principi di merito; la valorizzazione dei voti rifiutati e l’inserimento in graduatoria di candidati con una sola sufficienza; la mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti; il regime di decadenza in caso di mancata immatricolazione presso la sede assegnata; l’utilizzo delle coorti e dei bonus di fascia anziché della sommatoria dei punteggi, anche inferiori alla sufficienza; la disciplina degli obblighi formativi aggiuntivi e degli arrotondamenti; la violazione del principio di anonimato per l’assenza di schermatura delle aule e di metal detector; carenze nella trasparenza e nella predeterminazione delle risposte corrette, dei sinonimi ammessi e dei criteri e sistemi informatici di correzione; la difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo concesso e la disomogeneità dell’attività didattica degli atenei; l’eccesso di delega e la violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2025; nonché questioni di legittimità costituzionale, in particolare rispetto agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost., per l’applicazione differenziata della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese. La ricorrente ha inoltre sostenuto di avere rinunciato alla sede di Tirana, senza tuttavia fornire prova della rinuncia né dimostrare che l’eliminazione dei vizi dedotti le avrebbe consentito di ottenere una posizione utile per l’immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase ex art. 55 c.p.a., le censure non presentassero una prognosi favorevole. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025: esso amplia l’accesso alla graduatoria anche ai candidati privi di tutte le sufficienze, ma li ordina per fasce e bonus in modo da preservare la preferenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e da graduare progressivamente le diverse situazioni. La valorizzazione del voto rifiutato solo in caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. La posizione della ricorrente è stata considerata paradigmatica della funzione ampliativa della disciplina sopravvenuta, poiché ella aveva conseguito una sufficienza soltanto in una materia e aveva potuto accedere alla graduatoria proprio grazie alle nuove regole; la mancata ammissione è stata quindi ricondotta alla posizione non utile in graduatoria e non a un vizio della procedura. È stata inoltre rilevata l’assenza della prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato che l’applicazione delle regole originarie o l’eliminazione dei vizi avrebbe prodotto una posizione utile. Le censure sulla mancata prosecuzione degli scorrimenti e sul regime di decadenza sono state ritenute coerenti con la nuova struttura del percorso, nel quale gli studenti sono già impegnati nel secondo semestre e devono completare eventuali crediti mediante corsi di recupero e OFA; l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 giustifica l’immatricolazione presso la sede utile indicata e la decadenza in caso di mancata accettazione. Il sistema delle coorti è stato preferito alla sommatoria dei punteggi inferiori a 18 perché maggiormente rispettoso dell’affidamento sulle regole originarie. Quanto all’anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui solo una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione determina l’illegittimità della procedura; le deduzioni della ricorrente sono state giudicate ipotetiche e non supportate da elementi concreti, anche perché la correzione era informatizzata, le risposte corrette e i criteri erano predeterminati e l’abbinamento tra codice e identità avveniva dopo la correzione. Le questioni sulla trasparenza della correzione e sul funzionamento del sistema informatico sono state invece ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio: il Ministero, il CINECA e le università intimate sono stati onerati di fornire documentati chiarimenti entro 40 giorni su risposte corrette, sinonimi, procedure e sistemi di correzione, criteri valutativi e verbali. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico della discrezionalità tecnica. Non è stato ravvisato, in sede cautelare, né eccesso di delega né violazione dei principi del d.lgs. n. 71/2025; sono state altresì ritenute prive di sufficiente fumus le questioni di costituzionalità, anche per la carenza di interesse diretto e attuale rispetto alle università e ai corsi esclusi dalla prima applicazione della riforma. Il TAR ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con termini perentori, e ha posto a carico della ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 500 oltre accessori in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato; spese compensate con l’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha svolto una valutazione sommaria del fumus e ha rigettato l’istanza cautelare.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda di accertamento e condanna all’adozione del provvedimento di ammissione e di altre misure.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo della riforma dell’accesso ai corsi di Medicina; il TAR ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 ne attui le previsioni senza alterarne i presupposti sostanziali.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
Il TAR ha ritenuto che la disposizione legittimi l’obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e la conseguente decadenza in caso di mancata immatricolazione, nonché l’assegnazione ad altra sede quando le sedi prescelte non siano disponibili.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di costituzionalità relativa all’esclusione, nella prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di sufficiente rilevanza e non manifesta fondatezza.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originaria dell’accesso e della formazione della graduatoria; secondo il TAR subordinava l’accesso alla graduatoria al conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, introducendo sezioni o fasce, bonus differenziati e la possibilità di includere candidati con meno di tre sufficienze, preservando la precedenza di chi aveva rispettato le regole originarie.
D.M. n. 454 del 16 luglio 2025
Disciplina i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.
art. 76 Cost.
Il TAR non ha ravvisato un eccesso di delega, ritenendo che la legge delega consentisse un’applicazione graduale della riforma alle diverse tipologie di corsi e atenei.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del principio di uguaglianza, poiché i criteri di graduatoria sono oggettivi e la differenziazione temporanea tra tipologie di atenei e corsi è sorretta da ragioni organizzative.
art. 34 Cost.
Il sistema di accesso programmato e la graduatoria nazionale sono stati ritenuti compatibili con il diritto allo studio, in ragione delle esigenze organizzative e formative del sistema universitario.
art. 97 Cost.
La relativa censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non assistita da concreti profili di incidenza sulla posizione della ricorrente.
art. 15 dell’Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
Consente l’utilizzo dei posti residui anche per trasferimenti di sede per gravi motivi, passaggi tra corsi di studio e iscrizione agli anni successivi al primo; tale previsione esclude che la mancata assegnazione immediata di tutti i posti imponga necessariamente ulteriori scorrimenti.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 27/2013
Richiamata per il principio secondo cui non ogni irregolarità formale viola l’anonimato: occorre una violazione non irrilevante, concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la legittimità di un sistema di graduatoria per l’accesso programmato può essere valutata alla luce del bilanciamento tra la copertura dei posti disponibili e la tutela dell’affidamento dei candidati sulle regole originarie; un sistema sopravvenuto non è manifestamente irragionevole quando amplia la platea degli ammessi alla graduatoria ma conserva la precedenza dei candidati che hanno rispettato le condizioni originarie, graduando per fasce le diverse situazioni.
- La modifica delle regole di formazione della graduatoria intervenuta dopo lo svolgimento delle prove non viola di per sé la par condicio quando non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento o sui criteri di valutazione delle prove, ma regola soltanto la successiva valorizzazione dei risultati conseguiti secondo criteri uniformi per tutti i candidati.
- In una controversia sull’ammissione a un corso a numero programmato, il ricorrente deve fornire la prova di resistenza, indicando concretamente in quale modo l’eliminazione dei vizi dedotti o l’applicazione di criteri diversi avrebbe determinato una posizione utile in graduatoria; una prospettazione meramente ipotetica non è sufficiente neppure in sede cautelare.
- Quando gli esami del semestre filtro sono anche esami di profitto rilevanti per la carriera universitaria, la previsione secondo cui una votazione positiva rifiutata può essere recuperata soltanto in caso di esito negativo dell’appello successivo è coerente con la regola per cui il nuovo esito sostituisce quello precedente non accettato.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive determina l’illegittimità della procedura soltanto quando l’irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; la mera possibilità astratta che un commissario conosca un codice identificativo non è sufficiente se non è individuata una fase nella quale tale conoscenza possa tradursi in favoritismo.
- La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti non è di per sé illegittima quando la procedura prevede che gli studenti siano già impegnati nel percorso didattico e la definizione tempestiva delle immatricolazioni sia funzionale alla continuità del secondo semestre e all’organizzazione degli atenei, ferma la possibilità di destinare i posti residui ad altre finalità coerenti con la programmazione universitaria.
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