Cassazione Penale, Sentenza n. 16279/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 9, comma 7, L. n. 376/2000 (reato residuo dopo che la ricettazione ex art. 648 c.p. era stata dichiarata "non doversi procedere" per precedente giudicato). I motivi di ricorso sono: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato riconoscimento del difetto di giurisdizione (contestato in relazione all'accusa di ricettazione, per fatti con presunta acquisizione dei farmaci in Francia); (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere rilevato l'intervenuta abrogazione dell'art. 9 comma 7 L. n. 376/2000 e la conseguente abolitio criminis, con richiamo alla continuità normativa con l'art. 586-bis c.p.; (iii) violazione di legge per intervenuta prescrizione, con riferimento a pronunce di un procedimento "parallelo" (Tribunale di Lodi) che avrebbero dichiarato l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le deduzioni del ricorrente. In particolare: il motivo sulla giurisdizione è stato ritenuto privo di interesse concreto (eventuale questione di giurisdizione poteva riguardare soltanto l'accusa di ricettazione, già definita con precedente giudicato); il motivo sull'abolitio criminis è stato considerato generico e la Corte ha condiviso la continuità normativa tra l'art. 9, comma 7, L. n. 376/2000 e l'art. 586-bis c.p., richiamando giurisprudenza della Suprema Corte e affermando che la declaratoria di incostituzionalità della parte dell'art. 586-bis non produce effetti liberatori per fatti commessi sotto la vigenza della disciplina anteriore; il motivo di prescrizione è stato ritenuto infondato: applicando la "legge Orlando" e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, per il reato commesso il 30/08/2017 il termine di prescrizione scade il 20/05/2028. Per questi motivi la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Nella vicenda l'accusa di ricettazione ex art. 648 c.p. era stata già definita dalla Corte d'Appello con sentenza di "non doversi procedere" per precedente giudicato; dunque la relativa questione di giurisdizione è priva di interesse rispetto al ricorso attuale.
art. 9, comma 7, legge n. 376/2000
Norma incriminatrice originaria applicata al fatto; pur essendo stata abrogata dalla successiva riforma, la Corte territoriale ha ritenuto valida la continuità normativa con l'art. 586-bis c.p., evitando di considerare il fatto assorbito da abolizione del reato.
art. 586-bis cod. pen.
"al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"
Disposizione introdotta dal d.lgs. n. 21/2018 che ha sostituito l'art. 9 L. n. 376/2000; una parte della formulazione (la frase indicata) è stata dichiarata incostituzionale, ma la Corte ha ritenuto che tale declaratoria non determini conseguenze liberatorie per fatti commessi sotto la vigenza della legge precedente.
d.lgs. n. 21 del 2018
Ha introdotto l'art. 586-bis c.p. e contestualmente abrogato l'art. 9 L. n. 376/2000; la Corte ha applicato il principio della riserva di codice per ritenere la continuità normativa.
Corte Cost. n. 105 del 2022
"al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"
Ha dichiarato l'incostituzionalità della specifica locuzione nella formulazione dell'art. 586-bis; la giurisprudenza di legittimità richiamata esclude che tale declaratoria produca effetti più favorevoli retroattivi per fatti commessi sotto la disciplina anteriore.
Sez. 3, n. 24884 del 22/06/2021 (Prigol)
Precedente della Corte di Cassazione cui la Corte d'Appello ha aderito per sostenere la continuità normativa tra la vecchia legge e l'art. 586-bis.
Sez. 3, n. 32249 del 19/04/2024 (Rinaldi)
"in applicazione del principio del favor rei, può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa..."
Affermato il principio che la declaratoria di incostituzionalità può avere efficacia favorevole solo per i fatti commessi nella vigenza della norma "apparente", non retroagendo per rendere più favorevole il trattamento di fatti commessi sotto la legge precedente.
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 159 (c.d. "legge Orlando")
Ha introdotto modifiche relative alla sospensione del corso della prescrizione; la Corte delle Sezioni Unite ha stabilito che la disciplina ivi prevista si applica ai reati commessi dal 3/08/2017 al 31/12/2019, con conseguente interferenza sul computo dei termini di prescrizione nel caso di specie.
Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)
"la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa..."
Chiarisce l'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (legge Orlando) e che le successive modifiche legislative non hanno effetto di abrogazione retroattiva su tali reati; applicazione determinante per fissare la scadenza della prescrizione al 20/05/2028 nel caso concreto.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e Legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamate come interventi successivi che non hanno abrogato con efficacia retroattiva la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017.
Corte Cost. sent. n. 38 del 2026
Successiva conferma costituzionale della legittimità dell'applicazione delle disposizioni sulla sospensione della prescrizione come interpretate dalle Sezioni Unite; rafforza la determinazione del termine di prescrizione indicato dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La mera abrogazione di una norma penale non comporta automaticamente l'abolitio criminis quando la nuova disciplina codificata mantiene continuità normativa: bisogna verificare la sostanza delle fattispecie e l'orientamento giurisprudenziale sulla "riserva di codice".
- La declaratoria di incostituzionalità di una parte della norma (eventuale norma "più favorevole") può produrre effetti favorevoli solo con riferimento ai fatti commessi durante la vigenza della norma dichiarata incostituzionale; non opera retroattivamente per fatti commessi sotto la legge precedente più severa.
- La contestazione di difetto di giurisdizione deve essere proposta con interesse concreto e in relazione ai profili che effettivamente incidono sul giudizio: questioni astratte o riferibili a capi già definiti con precedente giudicato possono essere ritenute prive di interesse.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alla normativa temporale: modifiche legislative interposte (es. legge Orlando) possono sospendere o modificare il decorso dei termini a seconda della data di commissione del reato; verificare sempre la legge applicabile al momento del fatto.
- La prova dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione richiede argomentazioni specifiche e non generiche: se la difesa invochi pronunce "parallele" o decisioni di altro giudice, deve dimostrare la loro rilevanza vincolante o la loro incidenza sul singolo procedimento.
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